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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36897/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’unico motivo era generico e non correlato alle ragioni della decisione impugnata, impedendo di individuare i rilievi sottoposti al giudice dell’impugnazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La responsabilità dichiarata dalla sentenza impugnata non è stata rimessa in discussione nel merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 4 febbraio 2026 della Corte d’appello, sezione distaccata di Taranto, contestando con un unico motivo la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità. La Corte ha rilevato che il motivo non indicava gli elementi alla base della censura e non si correlava alle argomentazioni della sentenza impugnata; lo ha quindi ritenuto generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p. Il testo non indica il reato contestato né ulteriori dati sulla vicenda concreta.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato

    Il motivo di impugnazione deve indicare gli elementi posti a fondamento della censura e consentire al giudice di individuare i rilievi rivolti alla decisione impugnata.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità

    È inammissibile il motivo che, oltre a essere indeterminato, non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata.

Massime di principio

  • La specificità del motivo di impugnazione richiede non soltanto che la censura sia determinata, ma anche che si correli alle ragioni argomentate della decisione impugnata e si confronti con esse.
  • La genericità o la mancata correlazione del motivo con la motivazione impugnata comporta l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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