Cassazione Penale, Sentenza n. 13603/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione contestata nei capi a) e b), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. In particolare sostiene che l'operazione contestata (lavori eseguiti dalla Paganelli S.r.l. per conto di La Torre S.r.l. per un importo di euro 703.422,60 non pagato) non avrebbe arrecato un concreto pregiudizio ai creditori, che la scelta di non agire verso la committente fosse giustificata dall'imprevedibile crisi del mercato immobiliare e nega il requisito soggettivo del reato. Inoltre chiede, in via residuale, di ritenere la particolare tenuità del fatto (riferita al capo b), sul quale tuttavia non aveva impugnato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'operazione di trasferimento di risorse a favore di La Torre S.r.l. abbia depauperato il patrimonio della fallita Paganelli S.r.l., integrando gli elementi oggettivi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; ha riaffermato i principi di diritto secondo cui il distacco di beni o risorse dal patrimonio sociale, anche se realizzato tramite atti negoziali, configura il reato se idoneo a mettere in pericolo la tutela dei creditori e che la consapevolezza della rischiosità dell'operazione è sufficiente per il dolo. Ha inoltre rilevato la genericità dei motivi sul profilo soggettivo presentati dal ricorrente e ritenuto irrilevante l'eccezione sulla crisi di mercato come fatto impeditivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare
La prova di un concreto pregiudizio ai creditori non è richiesta per integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; la rilevanza di un effettivo danno è invece collegata all'eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219 l.f.
Norma utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato manifestamente inammissibile, quando la inammissibilità è compatibile con una colpa del ricorrente nella determinazione dei motivi
Massime di principio
- Il trasferimento di beni o risorse fra società riconducibili allo stesso soggetto amministratore può integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione se determina un depauperamento del patrimonio sociale della società poi fallita e non apporta un reale vantaggio economico a quest'ultima.
- La forma negoziale con cui si realizza il distacco patrimoniale (contratto, vendita, appalto) non esclude la rilevanza penale: ciò che conta è l'effetto di depauperamento e l'idoneità a porre in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori.
- La possibilità per la curatela di esperire azioni di recupero o la successiva vendibilità dei beni non esime dall'integrazione del reato; il criterio è il pericolo concreto per i creditori fino all'apertura del fallimento.
- Il reato è di pericolo concreto: non è necessario dimostrare un danno effettivo già verificatosi, ma che l'operazione fosse idonea a compromettere la soddisfazione delle ragioni creditorie.
- L'elemento soggettivo si perfeziona con la consapevolezza che le operazioni sul patrimonio sociale sono idonee a cagionare un danno ai creditori; non è richiesta l'intenzionalità specifica di arrecare il danno né la piena consapevolezza dello stato di insolvenza.
- La crisi economica o argomenti di necessità/inevitabilità non escludono automaticamente la responsabilità penale se la condotta ha comunque determinato un depauperamento evitabile o non conforme agli scopi sociali.
- Le eccezioni processuali o richieste relative a particolari attenuanti/tenuità devono essere formulate al momento e con riguardo ai capi effettivamente impugnati; non possono essere introdotte per fatti non oggetto di appello o impugnazione.
Testo integrale
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