Cassazione Penale, Sentenza n. 2603/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione relativa alla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23/6/2020 (condanna, in accoglimento di concordato, a 7 anni e 4 mesi di reclusione e €1.400,00 di multa per tre delitti di rapina pluriaggravata e reati connessi). Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 630, comma 1, lett. c) e 634, comma 1, c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe oltrepassato i limiti del giudizio di ammissibilità esaminando nel merito i "nova" prodotti e pronunciando valutazioni che spettano alla fase rescissoria; ha inoltre depositato successivamente documenti volti a escludere la coincidenza temporale tra gli arresti domiciliari del ricorrente in Italia e presunte visite in Albania.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irricevibili i documenti prodotti in Cassazione e con i motivi aggiunti perché non risultano come documenti non esibibili nei precedenti gradi né come "prova nuova" idonea; ha inoltre affermato che le censure sono manifestamente infondate. La Corte ha confermato che, nel giudizio preliminare di ammissibilità della revisione, il giudice di merito può compiere una valutazione limitata della attendibilità, persuasività e congruenza del novum rispetto al compendio probatorio cristallizzato, per verificarne la reale potenzialità di scardinare il giudicato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento alla disposizione che disciplina i motivi di revisione; la Corte interpreta il quadro normativo nel senso che il giudice dell'ammissibilità può valutare la capacità del novum di incidere sul giudicato in termini di attendibilità e persuasività, senza però svolgere un pieno giudizio rescissorio
art. 634, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la procedura di revisione; la Corte la richiama per sostenere che la fase preliminare è distinta dalla fase rescissoria, ma che la preliminare legittimamente comprende una verifica prognostica sulla forza dimostrativa dei nuovi elementi
Massime di principio
- Nel giudizio di ammissibilità di una domanda di revisione il giudice può compiere una valutazione limitata e prognostica della attendibilità, persuasività e congruenza del novum rispetto al compendio probatorio già acquisito; non è vietato un esame comparativo, purché non si sostituisca al giudizio pieno rescissorio
- Documenti prodotti per la prima volta in Cassazione sono in genere irricevibili se l'interessato poteva esibirli nei precedenti gradi o se non costituiscono prova nuova idonea; occorre dimostrare che sono successivi o non disponibili nelle fasi precedenti
- Chi impugna per revisione deve provare in modo chiaro la rilevanza temporale e probatoria del novum (es. prova di identità, date, certificazioni straniere) e anticipare le argomentazioni nei gradi inferiori per evitare esclusione per irricevibilità
- La distinzione tra fase preliminare (delibazione sull'ammissibilità) e fase rescissoria rimane valida: la preliminare verifica la non manifesta infondatezza e la potenzialità demolitoria del novum; la valutazione definitiva richiede il contraddittorio e la celebrazione del processo nella forma ordinaria
- Depositi tardivi o documentazione insufficiente comportano il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie se il ricorso è manifestamente infondato
- Per aumentare le possibilità di ammissione, documentare tempestivamente e con prove dirette (certificati ufficiali, attestazioni temporali, catene di custodia) la novità e la sua incidenza sul giudicato
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