Cassazione Penale, Sentenza n. 27841/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La difesa ha impugnato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancanza e contraddittorietà della motivazione nonché per omessa valutazione di prove decisive e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 666, 667, comma 4 e 676 c.p.p. Il ricorso denunciava che l'istanza di restituzione non era mera riproposizione di richieste precedenti ma fondata su elementi probatori nuovi (documentazione che dimostrerebbe la proprietà societaria dell'imbarcazione e quindi l'assenza di disponibilità in capo a Ivanov), i quali non sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che si è limitato a richiamare motivazioni precedenti senza confrontarsi con i nuovi documenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata (del 21.2.2025) e ha disposto il rinvio al G.I.P. del Tribunale di Cagliari per un nuovo esame dell'opposizione. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha reiterato la precedente motivazione senza esaminare i documenti e i motivi prodotti dalla difesa, non dando conto delle ragioni per le quali la nuova istanza dovesse essere considerata una mera riproposizione. Per questo motivo la motivazione è risultata carente e il provvedimento è stato annullato con rinvio perché il giudice valuti nel merito la documentazione nuova e fornisca adeguata motivazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Usato come motivo di cassazione per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto integrata la censura per omessa e contraddittoria valutazione di prove decisive e per manifesta illogicità della motivazione, giustificando l'annullamento con rinvio.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito al dovere di motivazione del provvedimento: la Corte ha richiamato il principio che il giudice deve motivare adeguatamente e confrontarsi con elementi nuovi prodotti dalle parti.
Norma attinente alla procedura cautelare/sequestro e alle istanze di restituzione: la Corte ha ritenuto che in materia di provvedimenti ablativi il giudice dell'esecuzione debba valutare nel merito le prove atte a dimostrare l'assenza dei presupposti del sequestro.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle tutele procedurali connesse al sequestro; la Corte ha sottolineato la necessità di valutare gli elementi prodotti in opposizione alla misura ablativa.
Riferito alla disciplina dell'esecuzione (e delle opposizioni nell'ambito esecutivo): la Corte ha evidenziato che il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a richiamare motivazioni pregresse quando sono prodotti documenti nuovi, ma deve esaminarli e motivare l'eventuale disattendimento.
Massime di principio
- Se l'istante produce nuova documentazione che può incidere sui presupposti del sequestro o sulla titolarità del bene, il giudice deve valutare nel merito tali elementi e motivare specificamente perché li ritiene inidonei o irrilevanti; non è sufficiente richiamare decisioni o motivazioni precedenti.
- Il giudice non può dichiarare un'istanza inammissibile come mera riproposizione senza spiegare, con argomentazioni, l'efficacia preclusiva delle precedenti decisioni e senza confrontarsi con gli elementi nuovi prodotti.
- Dopo una pronuncia di annullamento per carenza motivazionale, il nuovo esame deve tenere conto obbligatoriamente delle osservazioni della Corte e dei documenti che non erano stati valutati, altrimenti il provvedimento è annullabile per vizio di motivazione.
- Nelle opposizioni a provvedimenti ablativi è essenziale documentare chiaramente la novità e la rilevanza probatoria degli elementi prodotti (es. atti societari, titolarità formale della proprietà, periodi di disponibilità) e richiedere espressamente che il giudice si confronti con tali elementi.
- In caso di motivazione evasiva o di mera riproposizione di testi motivazionali precedenti, è conveniente impugnare denunciando il vizio per omessa valutazione di prove decisive ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., chiedendo l'annullamento con rinvio per un nuovo esame.
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