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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18394/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Oristano che lo aveva ritenuto responsabile del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p., riclassificazione della fattispecie originariamente contestata come ricettazione). Ha dedotto violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione perché il Tribunale, pur ritenendo la ricezione avvenuta per colpa e non con consapevolezza, ha escluso la causa di non punibilità per minima offensività prevista dall'art. 131-bis. Il ricorrente ha sostenuto che la negligenza non può essere usata per negare la non punibilità, che il periodo di detenzione del telefono (circa 7 giorni) è esiguo e, unitamente al modesto valore del bene, alla scarsa pericolosità sociale e alla collaborazione prestata, avrebbe dovuto indurre al riconoscimento dell'art. 131-bis.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), ha applicato soltanto la pena dell'ammenda tenendo conto della ridotta offensività della condotta, ma ha motivatamente escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. valutando che la condotta manifestava una contenuta ma apprezzabile offensività in relazione al grado di negligenza dell'imputato e al periodo non irrilevante in cui ha detenuto il cellulare. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 712 cod. pen.

    La condotta è stata ricondotta a questa fattispecie (acquisto di cose di sospetta provenienza) quando il giudice ha ritenuto che la ricezione sia avvenuta per colpa e non per consapevolezza dell'origine illecita; la qualificazione ha implicazioni sulla misura della pena e sulla valutazione dell'offensività.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per minima offensività è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice; in questo caso è stata esclusa perché il giudice ha ritenuto apprezzabile, seppur contenuta, l'offensività dovuta al grado di negligenza e alla durata della detenzione del bene.

  • art. 133 cod. pen.

    Gli elementi indicati nel primo comma (tra cui le modalità, le condizioni personali e il grado di colpa) sono stati considerati dal Tribunale per determinare la gravità della condotta e motivare la scelta di non riconoscere l'istituto di cui all'art. 131-bis.

Massime di principio

  • La qualificazione tra ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza dipende dall'elemento soggettivo: se l'acquisto avviene per colpa (mancata diligenza) può risultare configurabile l'art. 712 c.p. piuttosto che la ricettazione.
  • Il riconoscimento della causa di non punibilità per minima offensività (art. 131-bis c.p.) è discrezionale e richiede una valutazione complessiva: valore del bene, durata della detenzione, grado di colpa, capacità a delinquere e collaborazione dell'imputato.
  • La negligenza dell'acquirente e il periodo di possesso del bene sono elementi che possono pesare negativamente nella valutazione della offensività e impedire il riconoscimento della non punibilità, anche se il bene è di modesto valore.
  • La valutazione motivata del giudice, purché coerente e non manifestamente illogica o contraddittoria, è difficile da sindacare in sede di legittimità: occorre contestare specificamente la mancanza di adeguata motivazione per ottenere accoglimento.
  • In fatti analoghi, per ottenere il riconoscimento dell'art. 131-bis conviene documentare compiutamente la modesta offensività: breve periodo di detenzione, immediata collaborazione con le autorità, scarsa pericolosità sociale e prova della diligente condotta dell'acquirente.

Testo integrale

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