Cassazione Penale, Sentenza n. 13310/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava condanne per naufragio doloso e tentata truffa assicurativa: censuravano la nullita per mutamento della composizione del collegio (art. 525 c.p.p.), la limitazione del diritto alla prova per revoca di ammissione di testi, l'inutilizzabilita dei tabulati telefonici alla luce dell'art. 1-bis L. 178/2021, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, vizi di motivazione relativi al ruolo attribuito a coimputati poi assolti, la qualificazione contrattuale della polizza e la sussistenza degli elementi del tentativo di truffa, e la presunta nullita per mancata sottoscrizione del presidente (art. 546 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di FANNI CRISTIAN e MANCA LUCA; ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso di GIUA (Giva) solo per effetti prescrizionali: ha annullato senza rinvio la sentenza rispetto ai capi B), C) e D) a carico di Giva per intervenuta prescrizione, ha escluso le pene in continuazione e ha rideterminato la pena per il residuo capo A) in sei anni di reclusione. Le altre censure di Giva sono state rigettate. Conseguentemente Fanni e Manca sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; tutti gli imputati soccombenti sono stati condannati a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
La nullita per mutamento della composizione del collegio non opera automaticamente: le prove assunte davanti a collegio diverso possono essere rinnovate, lette o valorizzate secondo i limiti e le regole giurisprudenziali; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata nel caso concret o
La sottoscrizione della sentenza deve indicare presidente e relatore; la firma del consigliere anziano e la relativa giustificazione legittimano la validita del provvedimento e la verifica dell'impedimento non e sindacabile in sede di legittimita
L'accordo in appello (concordato) che comporta rinuncia ad altri motivi limita la cognizione e determina preclusione processuale: i motivi rinunciati diventano inammissibili in Cassazione salvo questioni espressamente riservate
art. 1-bis L. 178/2021 (norma transitoria sui tabulati)
La disciplina transitoria consente l'utilizzo dei dati telefonici acquisiti prima dell'entrata in vigore solo se accompagnati unitamente ad altri elementi di prova; la Corte ha ritenuto i tabulati utilizzabili perché corroborati da videoriprese, testimonianze e altri elementi
Criteri per la valutazione della prova indiziaria: ogni elemento va esaminato singolarmente per poi confluire in una valutazione unitaria; applicato per verificare movente, collegamenti e partecipazione
Il giudice decide sull'ammissione e sulla revoca delle prove sentite le parti; la revoca e legittima se motivata e decisa in contraddittorio, come accaduto nel caso esaminato
Consente la lettura nel fascicolo delle dichiarazioni rese in udienza quando l'esame non abbia luogo o sia divenuto irripetibile; la Corte ha ammesso la lettura e utilizzazione delle dichiarazioni del teste non rinnovate
Rilevante per il calcolo della prescrizione e per l'effetto estintivo: la Corte ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi a carico di Giva
Massime di principio
- La variazione della composizione del collegio non determina automaticamente la nullita della sentenza: le prove acquisite possono essere lette o rinnovate secondo le regole (lista testi, richieste in tempo utile, art. 507 c.p.p.); la parte che vuole la rinnovazione deve inserirle nella propria lista o spiegare l'assoluta necessita.
- Dopo l'introduzione dell'art. 1-bis L. 178/2021 i tabulati telefonici acquisiti prima della riforma possono essere utilizzati solo unitamente ad altri elementi di prova; se i tabulati sono solo un elemento tra molti e sono corroborati, la loro utilizzazione resta legittima.
- Chi accetta il concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis e rinuncia ad altri motivi si preclude la possibilita di dedurre in Cassazione quei motivi, con conseguente inammissibilita dei ricorsi fondati su censure rinunciate.
- Per impugnare in Cassazione l'utilizzabilita di una prova e necessario effettuare la cosiddetta prova di resistenza: dimostrare l'incidenza che la sottrazione di quell'elemento avrebbe sulla tenuta logica della sentenza.
- La revoca di ammissione di testi e legittima se decisa in contraddittorio e motivata; la mancata tempestiva eccezione della difesa puo sanare il vizio.
- L'assoluzione di un coimputato non invalida automaticamente la condanna di un altro se la partecipazione dell'assolto era accessoria e gli altri elementi probatori mantengono valore dimostrativo autonomo.
- La mancata sottoscrizione del presidente non e automaticamente causa di nullita se e' stata sostituita e la ragione dell'impedimento e' adeguatamente indicata; la verifica dell'impedimento rientra nel potere discrezionale del giudice
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13191/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13193/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13198/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13199/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13200/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13201/2024 del 02/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →