Sentenza n. 4044/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento e declaratoria, previa tutela cautelare, dell’obbligo di provvedere alla fissazione di un appuntamento volto alla formalizzazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, relativamente al silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a seguito della manifestazione della volontà di richiedere il predetto visto; - con ordine all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in via cautelare, di provvedere alla fissazione di un appuntamento all’uopo onde consentire alla ricorrente di non accumulare un eccessivo ritardo nell’avvio della frequenza del corso universitario, già iniziato il 15 settembre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente, dopo la preiscrizione universitaria, ha agito contro l’inerzia dell’amministrazione, deducendo l’impossibilità di ottenere presso l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad un appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di fissare l’appuntamento, anche in via cautelare, per evitare un eccessivo ritardo nell’avvio del corso universitario, già iniziato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio e dopo l’esaurimento della fase cautelare, l’Ambasciata ha concesso l’appuntamento richiesto. La ricorrente ha quindi ottenuto quanto sollecitato con l’istanza a provvedere, ossia la possibilità di inoltrare formalmente la domanda di rilascio del visto, senza che il giudice dovesse pronunciarsi sulla fondatezza dell’azione avverso il silenzio. Le spese sono state compensate in ragione dell’ingente flusso di domande affrontato dall’Ambasciata in Pakistan e dell’elevato contenzioso pendente sulla medesima materia.
Norme richiamate
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata; nel caso concreto, la concessione dell’appuntamento ha realizzato l’utilità richiesta.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di decidere nel merito la legittimità dell’inerzia.
- La fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa costituisce soddisfazione della pretesa azionata quando il ricorso era diretto esclusivamente a consentire al privato di presentare la domanda, non già a ottenere il rilascio del provvedimento finale.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non implica automaticamente la condanna alle spese dell’amministrazione: il giudice può compensarle per giusti motivi connessi alle concrete circostanze organizzative dell’amministrazione e al contesto contenzioso.
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