Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15898/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo)

La controversia

La vicenda riguarda una richiesta di restituzione di beni, dapprima sottoposti a sequestro preventivo e poi oggetto di confisca per equivalente disposta con sentenza di condanna. La richiedente, qualificata come terzo rispetto al giudizio di cognizione, aveva domandato la restituzione al giudice dell'esecuzione, ma il tribunale di Napoli aveva rigettato l'istanza. Contro tale ordinanza venivano proposti quattro motivi: 1) violazione del diritto di difesa per mancata fissazione dell'udienza e mancata instaurazione del contraddittorio; 2) violazione dell'art. 676 c.p.p., dell'art. 12-bis del d.lgs. 74/2000 e dell'art. 27, comma 1, Cost., per asserita indebita estensione della confisca a un terzo estraneo; 3) vizio di motivazione apparente e contraddittoria in ordine al carattere indivisibile del bene appreso; 4) violazione di legge con riferimento alla comunione legale dei beni e alla loro indisponibilità ai fini della confisca per equivalente.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i motivi, ma rileva che l'impugnazione proposta contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione andava qualificata non come ricorso per cassazione bensì come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., da proporre dinanzi al medesimo giudice che aveva deciso senza formalità ex art. 676 c.p.p. In applicazione di tale qualificazione, ordina la trasmissione degli atti al tribunale di Napoli perché proceda sull'opposizione del terzo istante nel contraddittorio delle parti.

Norme richiamate

  • art. 676 c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione può provvedere sulla richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati; il provvedimento va coordinato con la disciplina dell'opposizione prevista per le decisioni rese senza formalità.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Quando il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità, il rimedio avverso il provvedimento è l'opposizione davanti al medesimo giudice, con fissazione dell'udienza e instaurazione del contraddittorio.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    È evocato dalla ricorrente per contestare l'estensione della confisca, ma la Corte non entra nel merito della questione.

  • art. 27, comma 1, Cost.

    È richiamato per sostenere l'impossibilità di estendere la confisca al terzo estraneo, ma la Corte non affronta il profilo sostanziale.

Massime di principio

  • Nel caso in cui un terzo, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, chieda per la prima volta la restituzione di un bene confiscato con sentenza di condanna e il giudice dell'esecuzione rigetti l'istanza, il rimedio ordinario è l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., non il ricorso immediato per cassazione.
  • La disciplina dell'art. 676 c.p.p. deve essere letta in combinazione con l'art. 667, comma 4, c.p.p.: se il giudice dell'esecuzione decide senza formalità, il terzo interessato deve poter attivare il contraddittorio davanti allo stesso giudice mediante opposizione.
  • Quando l'impugnazione è proposta con forma processuale erronea ma il contenuto corrisponde a un rimedio previsto dall'ordinamento, il giudice di legittimità può riqualificarla e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per l'esame nel rito corretto.

Come è indicizzato

MaterieSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.