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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9831/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di procura rilasciata dall'imputato dopo la sentenza di primo grado. Sosteneva che l'art. 581, comma 1-quater c.p.p. non poteva applicarsi perché era stato giudicato a seguito di giudizio direttissimo e aveva chiesto il giudizio abbreviato conferendo procura speciale al difensore, con la conseguente presenza al processo di primo grado e, quindi, con diritto all'eventuale termine esteso previsto per il difensore dell'imputato giudicato in assenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragione assorbente: l'appello era stato proposto tardivamente. Ha ritenuto che l'art. 585, comma 1-bis c.p.p. (che allunga di 15 giorni il termine per il difensore dell'imputato giudicato in assenza) non si applica quando la sentenza è emessa all'esito del giudizio abbreviato richiesto mediante procuratore speciale, poiché in tal caso il procuratore speciale deve considerarsi presente ex art. 420, comma 2-ter c.p.p., rendendo applicabile il termine ordinario di 45 giorni per proporre impugnazione. La sentenza di primo grado è stata depositata entro il termine previsto e il termine ordinario per impugnare era scaduto il 16/05/2023; l'appello è stato depositato il 24/05/2023 (PEC) e quindi era tardivo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1-quater c.p.p.

    Era richiamata dal ricorrente in quanto, secondo lui, non avrebbe dovuto consentire la declaratoria di inammissibilità; la Corte osserva però che la questione conferma l'assunto che, quando sia stata scelta la formula dell'abbreviato con procuratore speciale, il difensore va considerato presente ai sensi di altra norma (art. 420, comma 2-ter), rendendo irrilevante l'indicazione di assenza nella sentenza.

  • art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    art. 585, comma 1-bis c.p.p.

    Prevede l'elevazione di 15 giorni del termine per l'impugnazione per il difensore dell'imputato giudicato in assenza; la Corte ne esclude l'applicabilità nel caso di sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato richiesto con procura speciale, perché in quel caso il difensore è da ritenersi presente e si applica il termine ordinario.

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    art. 420, comma 2-ter c.p.p.

    Stabilisce che la scelta del rito abbreviato con conferimento di procura speciale determina la presenza del difensore in giudizio; la Corte utilizza questa disposizione per escludere che il difensore possa essere considerato assente e godere del termine maggiorato.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna per spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile; la Corte l'ha applicato per infliggere al ricorrente la sanzione di euro 500 e le spese processuali.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

    Corte Costituzionale, n. 186/2000

    Richiamata come principio secondo cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione esclude l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione delle ragioni di inammissibilità, a fondamento dell'applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado pronuncia sentenza a seguito di giudizio abbreviato richiesto mediante procura speciale, il difensore deve considerarsi 'presente' ex art. 420, comma 2-ter c.p.p.; pertanto non si applica l'allungamento dei termini previsto per il difensore dell'imputato giudicato in assenza.
  • Quando il difensore è considerato presente per scelta del rito, il termine ordinario di impugnazione (45 giorni) si applica e deve essere calcolato a partire dal deposito della sentenza; il mancato rispetto di tale termine rende l'appello inammissibile per tardività.
  • L'indicazione formale nella sentenza che il difensore sia 'assente' non prevale sull'effetto sostanziale del conferimento della procura speciale per il rito abbreviato: va verificata la reale presenza giuridica derivante dalla scelta del rito.
  • La tardiva proposizione dell'impugnazione può comportare non solo la declaratoria di inammissibilità ma anche la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.) se l'inammissibilità è evidente.
  • Prima di depositare un gravame è essenziale verificare la data di pronuncia e di deposito della sentenza e calcolare con attenzione il termine applicabile (ordinario o maggiorato), tenendo conto della natura del rito e della rappresentanza difensiva.

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