Cassazione Civile, Ordinanza n. 04505/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una causa di regolamento di confine tra due fondi confinanti. In primo grado la proprietaria attrice aveva chiesto l’accertamento della linea di confine, il rilascio della porzione asseritamente occupata dal vicino, la demolizione delle opere realizzate, il ripristino della recinzione nella collocazione originaria e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, individuando il confine secondo una consulenza tecnica preventiva e condannando il convenuto al risarcimento e al ripristino della rete. In appello, invece, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, aderendo alla CTU espletata in secondo grado, individuando diversamente il confine e rigettando le domande della parte attrice. Gli eredi della parte originaria attrice hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse recepito in modo acritico la CTU, la quale non avrebbe realmente utilizzato la mappa catastale di impianto ma riproduzioni incerte e non adeguate; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c., per avere il giudice di merito affermato erroneamente che il CTU avesse operato sulla mappa di impianto; 3) violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per omessa motivazione sulle altre domande formulate dalla parte attrice e rimaste assorbite o comunque non esaminate; 4) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere considerato le conclusioni del CTU in tema di violazione delle distanze tra fabbricati e di regolarità delle aperture realizzate dal convenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che i ricorrenti avessero solo contrapposto una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con l’accertamento secondo cui il CTU aveva comunque utilizzato la mappa di impianto, confrontandola con quella del cessato catasto, con misurazioni condivise anche dal CTP della parte ricorrente. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la Corte d’appello non aveva affatto esaminato il motivo di gravame con cui la dante causa degli odierni ricorrenti insisteva sulle domande relative alla regolarizzazione delle aperture realizzate sul fondo del convenuto e, più in generale, sulle domande diverse dalla mera regolazione del confine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti delle censure accolte e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta solo per reali vizi processuali o motivazionali rilevanti, non per contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Non è violato quando il giudice valorizza il materiale probatorio ritenuto attendibile e non è tenuto a confutare ogni singola deduzione difensiva.
La censura non è ammissibile se mira in realtà a sostituire alla valutazione del giudice quella della parte sul valore delle prove.
La doglianza per difetto di motivazione è fondata solo se la motivazione manca davvero su un capo di domanda o di gravame.
art. 111 Cost.
Impone che ogni decisione sia motivata, con conseguente cassazione quando un motivo di appello decisivo resta del tutto inesaminato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di riesame del merito o delle valutazioni istruttorie compiute dal giudice di appello.
- Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non sussiste quando la censura mira solo a proporre una lettura alternativa delle prove o a contestare la preferenza accordata dal giudice a una consulenza tecnica.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il libero apprezzamento delle prove, se il giudice ha motivato la scelta della fonte probatoria ritenuta decisiva.
- Quando un motivo di appello investe una domanda autonoma o un capo di sentenza specifico, il giudice di secondo grado deve esaminarlo espressamente; la sua totale omissione integra vizio di motivazione rilevante in cassazione.
- Il giudice può porre a base della decisione una consulenza tecnica d’ufficio anche se non menziona ogni singolo elemento probatorio, purché dia conto delle ragioni del proprio convincimento e non ometta l’esame di questioni devolute con l’impugnazione.
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