Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2024 del 27/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
L’impresa individuale creditrice aveva ottenuto dal giudice di pace un decreto ingiuntivo per una somma di denaro nei confronti di una società/impresa debitrice. Il legale rappresentante della debitrice propose opposizione, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice di pace e formulando anche una domanda riconvenzionale di risarcimento danni. La creditrice si costituì resistendo e proponendo a sua volta una diversa riconvenzionale per ulteriori compensi professionali. Il giudice di pace accolse l’eccezione di incompetenza, revocò il decreto ingiuntivo e rimise l’intera causa al tribunale per incompetenza per valore, ritenendo che anche le domande riconvenzionali eccedessero i limiti del proprio ufficio. Riassunta la causa, il tribunale separò la causa di opposizione al decreto ingiuntivo dalle domande riconvenzionali e sollevò regolamento di competenza d’ufficio, sostenendo che la competenza sull’opposizione al decreto ingiuntivo è funzionale e che il giudice di pace non avrebbe dovuto rimettere tutta la causa al giudice superiore. Il Procuratore generale ha invece concluso per l’inammissibilità del regolamento per tardività, poiché non proposto nella prima udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio per tardività. Ha ribadito che il limite temporale posto dall’art. 38, terzo comma, c.p.c. per il rilievo officioso dell’incompetenza si applica anche al regolamento di competenza d’ufficio e che, quindi, il giudice deve sollevare la questione non oltre la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. Nel caso concreto, il tribunale aveva invece sollevato il regolamento solo dopo una prima udienza in cui aveva trattenuto la causa in riserva e dopo una successiva udienza, quando ormai il termine era spirato. Non vi è stata condanna alle spese perché le parti non si sono costituite nel giudizio di regolamento.
Norme richiamate
Il termine per il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per materia, valore e territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c. vale anche per il regolamento di competenza d’ufficio; oltre tale limite temporale il regolamento è tardivo.
Richiamato come disposizione che individua i casi in cui l’incompetenza può essere rilevata d’ufficio.
La prima udienza di trattazione costituisce il limite temporale entro cui il giudice può sollevare d’ufficio il regolamento di competenza.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d’ufficio soggiace allo stesso limite temporale previsto per il rilievo officioso dell’incompetenza: il giudice deve attivarlo, a pena di tardività, non oltre la prima udienza di trattazione.
- La rimessione della causa al giudice superiore per incompetenza non può avvenire oltre il momento processuale in cui il giudice avrebbe potuto riservarsi la decisione sulla competenza alla prima udienza.
- Il differimento dell’udienza per ragioni istruttorie o per l’acquisizione del fascicolo non elide, di per sé, il termine per il rilievo officioso della competenza se tale rinvio non è espressamente funzionale alla decisione sulla competenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21044/2024 del 27/07/2024
- ordinanza_civile · 27 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21045/2024 del 27/07/2024
- ordinanza_civile · 27 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21047/2024 del 27/07/2024
- ordinanza_civile · 27 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21048/2024 del 27/07/2024
- ordinanza_civile · 27 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21050/2024 del 27/07/2024
- ordinanza_civile · 27 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21051/2024 del 27/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →