Cassazione Civile, Ordinanza n. 07192/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo proprietario)
La controversia
Una terza proprietaria di un immobile gravato da ipoteca, costituito a garanzia di un mutuo concesso a una società, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. nell'ambito di una espropriazione contro il terzo proprietario ex artt. 602 ss. c.p.c. Deduceva, in sintesi, la nullità del contratto di mutuo fondiario per difetto di causa in concreto, la simulazione del mutuo e la non debenza degli interessi richiesti secondo il piano di ammortamento, per asserita violazione del divieto di capitalizzazione. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato; in cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi, ma la Corte ha ritenuto preliminare e assorbente la questione della nullità processuale per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore diretto, litisconsorte necessario non evocato né nel giudizio di merito né in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per difetto di integrità del contraddittorio, poiché nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario in un'espropriazione contro il terzo ex artt. 602 ss. c.p.c. il debitore diretto è litisconsorte necessario insieme al creditore procedente. Poiché il debitore non era mai stato chiamato in causa, le sentenze di merito sono state dichiarate inutiliter datae e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, quale giudice di primo grado, per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio integro e per la liquidazione delle spese dell'intero processo.
Norme richiamate
Nell'espropriazione contro il terzo proprietario le parti necessarie del giudizio incidentale sono creditore, debitore diretto e terzo proprietario.
L'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo assoggettato all'esecuzione deve svolgersi nel contraddittorio con il debitore diretto e con il creditore.
In presenza di nullità processuale per difetto di contraddittorio la Corte dispone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario comporta la regressione del processo al primo grado per la rinnovazione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario nell'ambito di un'espropriazione contro il terzo, il debitore diretto è litisconsorte necessario, insieme al creditore procedente, perché l'accertamento sull'azione esecutiva produce effetti immediati e diretti anche nei suoi confronti.
- La pretermissione di un litisconsorte necessario integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche per la prima volta in cassazione.
- Se il difetto di contraddittorio riguarda il giudizio di merito, la sentenza è inutiliter data e deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo nel contraddittorio integro.
- L'obbligo di integrare il contraddittorio permane anche quando il debitore diretto sia fallito o, nel caso di cancellazione societaria, si debba evocare chi ne abbia la posizione processuale sostitutiva nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
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