Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24183/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gambacorta ha impugnato il rigetto dell'istanza di concessione di un permesso-premio. Ha contestato la sottovalutazione della sua condotta positiva in carcere (partecipazione ad attività, laurea magistrale) e ha invocato l'esigenza di una valutazione individualizzata dei benefici penitenziari alla luce della giurisprudenza costituzionale; inoltre ha spiegato che la scelta di fruire il permesso a Porto Empedocle era motivata da ragioni familiari e non dal mantenimento di rapporti con la consorteria mafiosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale di sorveglianza che, pur riconoscendo la regolare condotta inframuraria e l'impegno rieducativo del detenuto, ha valutato che Gambacorta non ha avviato un serio percorso di revisione critica dei comportamenti delittuosi, persistendo in una radicale negazione dei fatti. Tale atteggiamento è stato considerato indice di persistenza di pericolosità sociale e, insieme all'assenza di elementi allegati dal ricorrente a dimostrare la non attualità dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata o l'assenza del rischio di ripristino di tali collegamenti (in particolare rispetto al luogo richiesto), ha legittimato il diniego del permesso. Il ricorso è quindi inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese con versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Il permesso premio ha finalità premiali e rieducative e richiede la verifica giudiziale di tre presupposti: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso rispetto a interessi affettivi, culturali o lavorativi; il giudice deve motivare la sussistenza di tutti i requisiti sulla base di un adeguato corredo informativo.

  • art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    Per i condannati per reati ex art.4-bis, oltre ai requisiti ordinari, la concessione del permesso è subordinata alla collaborazione con la giustizia o, in alternativa, alla dimostrazione che tale collaborazione sia impossibile/inesigibile/irrilevante; la persistenza della pericolosità sociale può ostare alla concessione.

  • art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Riferimento normativo alla collaborazione con la giustizia quale condizione rilevante per la concessione di benefici ai soggetti 4-bis; il giudicato richiede valutazione delle condizioni di ammissibilità.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 504 del 1995

    "costituisce incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosità sociale quale conseguenza di regolare condotta" e che il permesso può essere "strumento di rieducazione in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella società"

    Il permesso è funzione rieducativa e premiale; la decisione sul permesso è giurisdizionale e deve tener conto della regolarità della condotta e dell'assenza di pericolosità sociale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019

    Ha superato la presunzione assoluta di pericolosità per i non collaboranti: anche i soggetti 4-bis possono ottenere permessi se dimostrano la regolarità della condotta, partecipazione al trattamento, assenza di pericolosità sociale e, con elementi specifici, l'assenza di attuali collegamenti o del rischio di ripristino dei collegamenti con organizzazioni criminali; l'onere probatorio grava sul richiedente.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez.1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias)

    Conferma l'obbligo del giudice di accertare i tre requisiti (condotta, assenza di pericolosità, funzionalità del permesso) e la necessità di informazioni utili a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento rieducativo.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di valutazione dell'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; applicata per decidere sulle spese e sul carico della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per ottenere un permesso-premio il giudice deve accertare regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e che il permesso sia funzionale a interessi affettivi, culturali o lavorativi.
  • Per i condannati 4-bis la concessione è ulteriormente subordinata alla collaborazione con la giustizia oppure alla prova, fornita dall'istante, dell'impossibilità/inesigibilità/irrilevanza della collaborazione o dell'assenza attuale di collegamenti e del rischio di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata; l'onere probatorio grava sul richiedente.
  • La persistente negazione dei fatti e la mancata presa di coscienza critica delle condotte delittuose possono essere valutate come indici di pericolosità sociale e ostare all'assegnazione del beneficio, anche se il detenuto ha tenuto buona condotta e partecipato al trattamento.
  • La scelta del luogo di fruizione del permesso deve essere valutata in relazione al rischio concreto di ricostituzione di legami criminali: la fruizione in aree di insediamento dell'organizzazione di appartenenza richiede prove specifiche che il beneficio non favorirà ripristino di collegamenti.
  • La decisione sul permesso è giurisdizionale e deve poggiare su un adeguato corredo informativo: senza adeguata documentazione e allegazioni probatorie dell'istante la richiesta difficilmente verrà accolta.
  • La pronuncia della Corte costituzionale impone una valutazione individualizzata e non automatica, ma richiede comunque che l'istante fornisca elementi concreti per scalfire le presunzioni di rischio quando applicabili.
  • In sede di impugnazione, se le censure appaiono manifestamente infondate il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti equitativi alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.