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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27052/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto tra una ditta esecutrice e una società committente. L'appaltatore aveva chiesto la condanna solidale della società e di altri soggetti al pagamento del corrispettivo per opere eseguite al di fuori del contratto di appalto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando una quietanza rilasciata dall'appellante come atto di portata liberatoria. In cassazione il soccombente ha proposto un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55/2014 sulla liquidazione delle spese, sostenendo che la Corte d'appello avesse computato una fase istruttoria e/o di trattazione in realtà mai svolta e che ciò avesse determinato una liquidazione illegittima delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, in materia di spese processuali, il sindacato di legittimità non consente di censurare la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione entro i limiti tariffari, essendo censurabile solo la violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte interamente vittoriosa. Nel caso concreto non vi era violazione di tale principio, perché la Corte territoriale aveva rigettato integralmente l'appello del ricorrente; inoltre la liquidazione di euro 13.635,00 non superava i massimi tabellari applicabili, neppure escludendo la fase di trattazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto per le spese di cassazione per l'assenza di difese degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Tabella 2 allegata; valori medi; limiti minimi e massimi

    Il giudice deve liquidare il compenso tra minimo e massimo dei valori tabellari; non esiste un vincolo alla determinazione secondo i valori medi, ferma la necessità di motivazione se si deroga ulteriormente rispetto ai valori applicabili.

  • art. 13 comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, il principio di soccombenza impedisce di porre le spese a carico della parte interamente vittoriosa, ma lascia al giudice di merito ampia discrezionalità nella compensazione e nella quantificazione entro i limiti tariffari.
  • Nel sistema del D.M. n. 55 del 2014, la liquidazione delle spese non deve necessariamente attestarsi sui valori medi: il giudice può muoversi all'interno del range tabellare e deve motivare solo quando si discosti ulteriormente rispetto ai parametri applicabili.
  • La fase di trattazione in appello comprende l'attività che si colloca tra l'introduzione del giudizio e la decisione, e non può essere esclusa solo perché il processo abbia avuto una scansione semplificata tra udienza di comparizione e udienza di discussione.
  • Il sindacato di legittimità sulla liquidazione delle spese è limitato alla verifica del rispetto dei limiti legali e del principio di soccombenza, non potendo risolversi in una nuova valutazione dell'opportunità o congruità della misura adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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