Sentenza n. 2009/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di quattro sentenze del Giudice di pace di Siracusa, passate in giudicato, relative al pagamento complessivo di euro 1.196,62
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza di quattro sentenze del Giudice di pace di Siracusa, per le quali assumeva di essere creditrice quale difensore distrattario. Ha dedotto che le sentenze erano passate in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla loro notificazione, senza che il Comune provvedesse al pagamento. Ha chiesto di prescrivere le modalità di esecuzione e, se necessario, di nominare un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito. Successivamente alla proposizione del ricorso, la ricorrente ha comunicato di avere raggiunto con il Comune un accordo transattivo sulle pretese azionate e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando al ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dagli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85, comma 9, c.p.a. Non ha esaminato nel merito la domanda di ottemperanza, poiché la rinuncia, conseguente all’accordo transattivo intervenuto tra le parti, ha fatto venir meno l’interesse alla decisione. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa generale del giudizio di ottemperanza.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individuato quale fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio.
Disciplina la rinuncia al ricorso e i relativi effetti processuali.
Richiamato in relazione alla definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, validamente dichiarata quando il ricorrente non abbia più interesse alla prosecuzione del giudizio, comporta l’estinzione del processo amministrativo quando ne ricorrano i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto accordo transattivo tra il creditore e l’amministrazione inadempiente può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione e giustificare la rinuncia al ricorso, senza necessità di esaminare nel merito l’obbligo di esecuzione del giudicato.
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