Cassazione Penale, Ordinanza n. 07882/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione, deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della sua penale responsabilità, con censure che la Corte di cassazione ha ritenuto interamente in fatto e quindi estranee al giudizio di legittimità; (2) mancata riqualificazione del fatto nel diverso delitto di furto, sostenendo in sostanza che non vi fossero gli elementi per la ricettazione. La Corte ha rilevato che la motivazione di merito era completa, coerente e fondata su una pluralità di elementi, in doppia conforme, e che non emergevano elementi probatori che indicassero il coinvolgimento dell'imputato nella commissione del reato presupposto di furto, sicché la qualificazione in ricettazione era corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i primi due motivi erano solo di merito e dunque non scrutinabili in sede di legittimità, mentre il terzo motivo era manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva adeguatamente spiegato la sussistenza della ricettazione e l'assenza di prove sul concorso nel furto presupposto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ritiene corretta la sua applicazione in presenza di elementi idonei a dimostrare la provenienza illecita del bene e in assenza di prova del coinvolgimento nel reato presupposto.
Richiamato come possibile diversa qualificazione del fatto in furto; la Corte esclude che nel caso concreto vi fossero elementi per riqualificare il fatto in tale reato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o a una diversa ricostruzione dei fatti, quando la motivazione di merito sia completa e non manifestamente illogica.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello che richiami e condivida quella di primo grado è fisiologica e, se coerente e completa, rende insindacabili in cassazione gli apprezzamenti di fatto.
- La qualificazione del fatto come ricettazione resta corretta quando non vi siano elementi probatori indicativi del concorso dell'imputato nel reato presupposto; in tal caso non è configurabile una riqualificazione in furto sulla base delle sole deduzioni difensive.
- Il motivo di ricorso che si limita a contestare nel merito la ricostruzione della responsabilità è inammissibile quando non denunci specifici vizi di legittimità ma solo una diversa lettura delle prove.
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