Cassazione Penale, Ordinanza n. 21350/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo: il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo del tutto generico e privo di specificità, senza puntuale indicazione delle ragioni di diritto e senza adeguati riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. Il ricorso non consente quindi di comprendere con precisione i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
norma invocata dal ricorrente per sostenere la necessità del proscioglimento immediato; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché il motivo è inammissibile per genericità.
richiamato come fonte del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, la cui mancanza comporta inammissibilità del ricorso.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo generico o indeterminato, perché non consente di individuare chiaramente le ragioni di fatto e di diritto della censura.
- La specificità del motivo va valutata sia in senso intrinseco, rispetto alla precisione delle deduzioni, sia in senso estrinseco, rispetto alla reale correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente invocare in astratto il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se non si spiegano in modo puntuale i presupposti concreti e il contrasto con la decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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