Cassazione Penale, Sentenza n. 11359/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del 09/06/2025 avanti la Corte d'appello di Roma denunciando, in sintesi: 1) violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla determinazione degli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p., sostenendo che gli aumenti applicati in sede di rinvio risultavano superiori a quelli precedentemente determinati dal giudice di primo grado o dalla prima Corte d'appello, senza che vi fosse impugnazione del Pubblico Ministero; 2) eccessività e vizio di motivazione nella determinazione della pena base per il reato di estorsione (capo 51-bis) e negli aumenti per i reati satellite (capi 52-bis e 52-ter); 3) omessa motivazione specifica in ordine all'entità degli aumenti per la continuazione, con distacco significativo dal minimo edittale e mancata valutazione della natura unitaria delle condotte costituenti la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte delle censure ritenendo infondata la doglianza sul divieto di reformatio in peius, alla luce del principio consolidato secondo cui il giudice del rinvio può modificare la struttura del reato continuato e determinare aumenti diversi purché la pena complessiva non sia aggravata rispetto al giudizio precedente. Ha però accolto il motivo relativo all'omessa motivazione circa la determinazione dell'entità degli aumenti per la continuazione (art. 81 c.p.), ritenendo che nella sentenza impugnata manchi qualunque motivazione, neppure implicita, su come siano stati fissati i singoli aumenti nonostante la specifica doglianza già prospettata. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 81 c.p. e rinviata per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili nel resto. Va inoltre ricordato che, nella pronuncia di merito impugnata, la Corte d'appello aveva assolto la Filippi dal reato di cui all'art. 416-bis c.p. e aveva rideterminato la pena per le estorsioni ai capi 51-bis, 52-bis e 52-ter in anni 3 e mesi 8 di reclusione e €1.200 di multa.
Norme richiamate
Riferimento al reato associativo; la Corte d'appello ha assolto la ricorrente per questo capo in sede di rinvio, evento che ha determinato il mutamento della struttura del reato continuato e ha influenzato la determinazione delle pene per i reati satellite
Norma sulla continuazione e sugli aumenti di pena: la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare l'entità degli aumenti per la continuazione; la Cassazione ha annullato limitatamente all'applicazione di questa norma per omessa motivazione sulla misura degli aumenti
Criteri per la determinazione della pena: richiamato in rapporto alla critica sull'eccessività e alla congruità della pena complessiva
Determinazione della pena e criteri di applicazione: evocata nelle doglianze relative alla motivazione e alla proporzionalità reciproca nella quantificazione della pena
Norma che disciplina il divieto di reformatio in peius nell'impugnazione: considerata dalla difesa e analizzata dalla Corte, che però ha affermato la compatibilità della decisione di rinvio con il divieto di peggioramento quando la struttura del reato continuato muta e la pena complessiva non aumenta
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius non è violato se, nel giudizio di rinvio, il mutamento della struttura del reato continuato (es. assoluzione per il capo più grave) comporta una diversa individuazione della regudicanda 'più grave' e il giudice può quindi determinare aumenti diversi purché la pena complessiva non risulti aggravata rispetto al giudizio precedente.
- Quando vengono applicati aumenti per continuazione ex art. 81 c.p. diversi rispetto a quelli ritenuti in precedenza, il giudice è tenuto a motivare specificamente l'entità di tali aumenti; l'omessa o insufficiente motivazione su questo punto può determinare l'annullamento parziale della decisione e il rinvio per nuovo giudizio.
- Se il ricorrente contesta la proporzionalità reciproca o l'eccessività della pena complessiva, è cruciale che la censura sia articolata e specifica: contestazioni generiche sulla 'contraddittorietà' o 'eccessività' della motivazione possono essere dichiarate inammissibili.
- In sede di rinvio il giudice non è vincolato rigidamente alle singole misure di aumento determinate nel precedente giudizio, ma deve comunque rispettare i limiti del divieto di peggioramento e fornire una motivazione che renda comprensibile il rapporto tra pena base e aumenti di continuazione.
- Per chi impugna: evidenziare con chiarezza e documenti le ragioni per cui gli aumenti per continuazione eccedono il necessario (ad es. illustrare l'unitarietà dell'operazione economica) e chiedere espressamente al giudice di motivare la scelta numerica degli aumenti; per il difensore in rinvio: sollecitare risposta motivata su ciascun aumento.
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