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Ordinanza

Ordinanza n. 456/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 355/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare relativa al diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio relativo al permesso di soggiorno per attesa occupazione. La controversia riguardava la possibilità di ottenere tale titolo dopo la stipula, il 27 luglio 2023, di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato con una società rivelatasi non realmente attiva. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la richiesta del permesso per attesa occupazione era stata presentata soltanto il 26 maggio 2025 e che l'appellante non poteva ignorare l'inesistenza di una reale attività della società. Dalle considerazioni dell'ordinanza emerge la contestazione della legittimità del diniego e della valutazione compiuta dal TAR circa l'insussistenza dei presupposti per il permesso richiesto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo correttamente motivata l'ordinanza del TAR e insussistenti, allo stato, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha affermato che, indipendentemente dalla precisa delimitazione delle fattispecie ammesse, il titolo deve essere negato quando il contratto di soggiorno per lavoro subordinato sia stato stipulato solo fittiziamente. Nel caso concreto, la società contraente non era realmente attiva, circostanza che l'appellante non poteva ignorare, e la richiesta del permesso era stata presentata a notevole distanza dalla stipula del contratto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere concesso quando il contratto di soggiorno per lavoro subordinato posto a fondamento della posizione dello straniero sia stato stipulato fittiziamente.
  • La richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere respinta quando lo straniero conosceva o non poteva ignorare che il datore di lavoro o la società contraente non svolgesse una reale attività lavorativa, soprattutto se la richiesta è presentata a distanza di tempo dalla stipula del contratto.
  • Nel giudizio cautelare d'appello, il Consiglio di Stato può confermare il rigetto della domanda cautelare quando l'ordinanza di primo grado sia correttamente motivata e non risultino i presupposti per la misura richiesta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

Testo integrale

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