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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24458/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per furto e tentato furto. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 62, n. 6, c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, sostenendo che la restituzione della refurtiva dovesse valere come riparazione. Con il secondo motivo censurava la determinazione del trattamento sanzionatorio, contestando la quantificazione della pena base e degli aumenti per la continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché era una mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello e perché, comunque, la sola restituzione della refurtiva non integra il risarcimento totale ed effettivo richiesto dall'art. 62, n. 6, c.p.; il secondo perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo per arbitrio o manifesta illogicità, evenienze escluse dalla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sull'attenuante del risarcimento del danno, poiché la restituzione del bene sottratto non equivale al ristoro totale ed effettivo richiesto per l'applicazione dell'art. 62, n. 6, c.p., e ha inoltre escluso vizi nella motivazione sul trattamento sanzionatorio, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 6, c.p.

    Per il riconoscimento dell'attenuante è necessario che, prima del giudizio, il colpevole abbia provveduto al risarcimento totale ed effettivo del danno; la sola restituzione della refurtiva non basta.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alla graduazione della pena, quale ambito di apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Massime di principio

  • L'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p. presuppone una riparazione integrale ed effettiva del pregiudizio, non essendo sufficiente la mera restituzione del bene sottratto se non accompagnata da completo ristoro del danno.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio se non mediante l'allegazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non arbitraria e non illogica; l'intensità dell'obbligo motivazionale varia in rapporto all'entità degli aumenti di pena.
  • La riproposizione in cassazione di censure già dedotte e disattese in appello, senza confronto critico con la motivazione di merito, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoTentato furtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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