Cassazione Penale, Sentenza n. 19156/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di archiviazione che ha iscritto il procedimento a carico di ignoti nonostante, secondo la querela, fossero indicati nominativi specifici di presunti consulenti della Active Traders 24 e di amministratori di società collegate, con riferimenti anche agli IBAN sui quali sarebbero confluiti oltre 1.100.000 euro. Il difensore censura l'abnormità del provvedimento per mancata attività investigativa da parte della polizia giudiziaria e del P.M., ritenendo ingiustificata la presunta impossibilità di individuare i responsabili (essendo molti residenti in Paesi UE, Canada e Regno Unito) e denunciando una valutazione meramente prognostica ed apodittica del Gip sulla estraneità dei soggetti indicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, dopo la legge 23 giugno 2017 n.103, l'ordinanza di archiviazione non sia impugnabile in sede di legittimità ma reclamabile davanti al tribunale monocratico nei soli casi di nullità previsti dall'art.127, comma 5 c.p.p.; non è consentito eludere tali limiti richiamando l'astratta categoria dell'abnormità. Sul piano sostanziale l'ordinanza è stata adottata conformemente all'art.409, comma 4 c.p.p. e rientra nelle valutazioni proprie del Gip; l'archiviazione non determina un'illegittima stasi del procedimento e non preclude la riapertura ai sensi dell'art.414 c.p.p. I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ex art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Ha modificato i rimedi impugnatori contro l'ordinanza di archiviazione rendendola non impugnabile in Cassazione e prevedendo rimedi specifici davanti al tribunale monocratico per i casi di nullità.
art. 410-bis cod. proc. pen. (c.p.p.)
Indica la reclamabilità dell'ordinanza di archiviazione davanti al tribunale in composizione monocratica nei casi e con i limiti previsti; la Corte ricorda che tale rimedio sostitutivo limita l'accesso alla Cassazione.
art. 127, comma 5 cod. proc. pen. (c.p.p.)
Stabilisce i casi di nullità rilevanti ai fini della reclamabilità dell'archiviazione davanti al tribunale; solo tali nullità consentono il rimedio previsto.
art. 409, comma 4 cod. proc. pen. (c.p.p.)
Consente al Gip di disporre l'archiviazione se ritiene non procedibile; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza sia stata adottata entro tale competenza valutativa.
art. 414 cod. proc. pen. (c.p.p.)
Prevede la possibilità di riaprire le indagini quando emergono nuovi elementi; l'archiviazione non è definitiva e non impedisce future indagini.
art. 616 cod. proc. pen. (c.p.p.)
Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad eventuali somme a carico dei ricorrenti; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Dopo la legge n.103/2017 l'ordinanza di archiviazione non è rimediabile in Cassazione: il ricorso deve essere proposto davanti al tribunale monocratico nei soli casi di nullità previsti; non è possibile aggirare tale divieto invocando genericamente l'abnormità dell'atto.
- La categoria dell'abnormità è molto limitata: riguarda atti strutturalmente estranei all'ordinamento o che determinano una paralisi processuale; valutazioni discrezionali del Gip/PM sull'opportunità e sulla fattibilità delle indagini non si confondono con abnormità.
- Se si ritiene che non siano state svolte indagini necessarie, la censura è di regola rivolta all'operato del P.M. e alle scelte istruttorie, profili di merito non sindacabili in Cassazione; è preferibile agire tempestivamente con richieste istruttorie formali, istanze al P.M. e, ove possibile, rivolgersi al tribunale (rimedi previsti) o segnalare la condotta all'organo di controllo della Procura.
- L'archiviazione per "impossibilità di individuare il responsabile" può essere legittima anche se sono indicati nominativi esteri, ma il buon esercizio del potere investigativo impone che siano valutate e, se adeguate, esperite le forme di cooperazione internazionale e l'accertamento di tracce bancarie segnalate; documentare e proporre atti concreti facilita future riaperture.
- In casi con soggetti in altri Stati, è utile indicare con precisione gli elementi di prova disponibili (IBAN, documentazione contrattuale, comunicazioni) e sollecitare l'attivazione immediata di forme di assistenza giudiziaria o atti urgenti preservativi per evitare l'argomentazione di impossibilità investigativa.
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