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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28638/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ricorrente aveva proposto azione possessoria ex art. 1168 c.c. per la reintegrazione nel possesso del complesso cimiteriale, denunciando lo "spoglio" operato dal Comune a seguito di determinazioni e deliberazioni con cui era stata dichiarata la risoluzione di diritto della convenzione (e la decadenza dall'aggiudicazione). Erregiesse sosteneva che, pur essendo state adottate determinazioni amministrative, la condotta del Comune era riconducibile alla fase esecutiva privatistica del rapporto di project financing e pertanto la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario; chiedeva quindi la disapplicazione incidentale dei provvedimenti amministrativi adottati e la tutela possessoria.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo di ricorso (dichiarando assorbito il secondo), ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso la giurisdizione del giudice ordinario e rinviato la causa al Tribunale civile di Taranto (ai sensi dell'art. 382 c.p.c.) anche per le spese del giudizio di cassazione. In sostanza, la Corte ha ritenuto che le determinazioni comunali rientravano nella fase privatistica del rapporto contrattuale (esecuzione/risoluzione ai sensi dell'art. 1454 c.c.), sicché la tutela possessoria spettava al giudice ordinario.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 1168

    Norma sulla tutela possessoria: la domanda proposta dalla società era basata su tale rimedio per ottenere la reintegrazione nel possesso, e la Corte ha ritenuto che questa azione rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Codice civile, art. 1454

    Norma sulla risoluzione del contratto per inadempimento: il Comune aveva dichiarato la risoluzione "di diritto" ai sensi dell'art. 1454 c.c.; la Corte ha ritenuto che l'uso di questo rimedio abbia natura privatistica e dunque attesti l'operare del Comune nella sfera del diritto privato.

  • Codice civile, art. 823, comma 2

    Richiamato nella contestazione relativa alle ordinanze comunali che disponevano il rilascio della struttura: la Corte ha comunque valutato che la concreta vicenda si collocava nella fase esecutiva privatistica e che la P.A. aveva agito con strumenti coerenti alla gestione contrattuale.

  • Legge n. 109/1994, artt. 37-bis e ss.

    Richiamate in tema di distinzione tra fase pubblicistica (affidamento) e fase privatistica (esecuzione) nelle procedure di project financing: la Corte ha applicato tale distinzione per ricondurre le contestazioni successive alla sfera privatistica.

  • Codice di procedura civile, artt. 360 e 362

    Norme invocate a fondamento del ricorso per cassazione (vizi di giurisdizione): hanno inquadrato i motivi di impugnazione presentati dalla ricorrente.

  • Codice di procedura civile, art. 382

    Norma che disciplina l'invio della causa dopo la cassazione: la sentenza è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 382 c.p.c.

Massime di principio

  • Se una P.A. ha esaurito la fase "pubblicistica" (procedura di aggiudicazione) e la controversia riguarda l'esecuzione di una convenzione/contratto (anche in regime di project financing), le questioni attinenti a inadempimenti, diffide, risoluzione e tutela possessoria rientrano di regola nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • L'adozione, da parte della P.A., di atti che formalmente richiamano provvedimenti amministrativi non esclude automaticamente la giurisdizione del giudice ordinario quando quegli atti costituiscono l'esercizio di rimedi tipici del rapporto contrattuale (es. dichiarazione di risoluzione ai sensi dell'art. 1454 c.c.).
  • In azioni possessorie per spossessamento materiale operato dalla P.A., è possibile ottenere la disapplicazione incidentale dei provvedimenti amministrativi presupposti entro il processo ordinario; il giudice ordinario è competente a valutare se la P.A. abbia agito in carenza di potere.
  • Per stabilire la giurisdizione va valutata la natura sostanziale dell'atto e il momento del rapporto (fase pubblicistica o fase esecutiva/privatistica), non la mera qualificazione formale dell'atto come "provvedimento amministrativo".
  • In casi analoghi, chi agisce in reintegrazione possessoria dovrebbe documentare l'elemento materialmente privatistico degli atti controversi (es. uso di rimedi contrattuali, determinate dichiarazioni di risoluzione) e formulare la disapplicazione incidentale dei provvedimenti amministrativi per prospettare la giurisdizione del giudice ordinario.

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