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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23208/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Renato Gjoni ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la sua condanna per più episodi di furto in abitazione (capi L, N, T, U, V), contestando in appello la mancanza di elementi probatori idonei a fondare la condanna per i capi L e T e chiedendo la riqualificazione in tentativo dei reati indicati nei capi U e V. Inoltre l'appellato deduceva vizi di motivazione della Corte di appello nell'esaminare le censure difensive; la Corte di appello aveva inoltre riqualificato il capo N come tentativo ed escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza della motivazione della sentenza impugnata: la Corte d'appello non ha fornito una risposta specifica e argomentata ai motivi d'appello, limitandosi a generici rinvii alla sentenza di primo grado. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata. Quanto al capo N (tentato furto del 13/08/2016), pur non oggetto del ricorso, è stato ritenuto reato satellite inscindibile rispetto al capo V; essendo decorso il termine di prescrizione (13/12/2024) in assenza di cause di sospensione, la Cassazione ha annullato senza rinvio il capo N per estinzione della pena. Per le residue imputazioni l'annullamento è disposto con rinvio per un nuovo giudizio ad altra Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Il ricorso, proposto dopo il 30/06/2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611; richiamata la procedura riformata dal d.lgs. n. 150/2022 per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    La Corte d'appello aveva escluso l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7; la Cassazione registra tale valutazione ma non si pronuncia nel merito sulla sussistenza dell'aggravante a seguito dell'annullamento per carenza motivazionale.

  • Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 (Argentieri)

    Principio secondo cui, se primo e secondo grado adottano criteri omogenei, le motivazioni possono essere integrate in una struttura argomentativa unitaria; tuttavia occorre che la sentenza di secondo grado effettivamente si confronti con i motivi di appello e dia una valutazione propria.

  • Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016 (Unterholzner)

    Conferma che il semplice rinvio alla motivazione di primo grado non supplisce all'obbligo del giudice d'appello di esprimere una valutazione autonoma e specifica sui motivi di appello.

  • Sezioni Unite n. 6903 del 27/05/2016 (Aiello)

    La pronuncia delle Sezioni Unite contiene principi sul trattamento dei reati in continuazione e sulla loro separabilità; la Cassazione osserva che tale principio non può operare quando i reati sono inscindibilmente collegati, con conseguenze sulla prescrizione (nel caso di specie il capo N è risultato estinto).

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è tenuto a confrontarsi concretamente e specificamente con i motivi di appello: rinviare genericamente alla sentenza di primo grado non è sufficiente e può determinare l'annullamento per carenza di motivazione.
  • La Cassazione può dichiarare annullata la decisione per vizio di motivazione e disporre l'annullamento senza rinvio per i reati estinti per prescrizione e con rinvio per le restanti imputazioni.
  • Quando in appello si chiede la riqualificazione di reati (tentativo vs consumazione), il giudice d'appello deve motivare punto per punto la valutazione delle prove che giustificano la qualificazione scelta.
  • Nei casi di reati in continuazione o satellite va valutata l'inscindibilità: se è inscindibile, l'estinzione per prescrizione di una posizione può estendersi al capo satellite, influenzando l'esito dell'annullamento.
  • Le norme procedurali sulle modalità di trattazione (es. art. 611 c.p.p. dopo le modifiche) incidono sulla forma del giudizio ma non esonerano il giudice dall'obbligo di motivare adeguatamente la decisione.

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