Cassazione Penale, Ordinanza n. 17477/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato l'atto introduttivo come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, c.p.p., e non come ricorso da decidere nel merito in sede di legittimità. Di conseguenza ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per la prosecuzione del procedimento secondo il rito corretto.
Esito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il soggetto interessato aveva chiesto la concessione di una misura alternativa alla detenzione, indicando come possibili soluzioni l'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare. Il tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza impugnata, ha concesso la detenzione domiciliare. Il ricorso proposto avverso tale ordinanza è stato ritenuto dalla Corte non come vero e proprio ricorso per cassazione, ma come opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, c.p.p., poiché la materia rientra tra quelle per le quali il tribunale di sorveglianza procede secondo il rito oppositorio. La questione decisa riguarda quindi la corretta qualificazione dell'impugnazione e la conseguente individuazione del rimedio processuale esperibile.
Norme richiamate
Prevede il meccanismo dell'opposizione quale rimedio processuale nei casi in cui il provvedimento sia emesso nelle forme indicate dalla norma e l'impugnazione debba essere trattata dal giudice competente secondo il rito previsto.
«il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.»
Nelle materie indicate, il tribunale di sorveglianza deve procedere con le forme dell'art. 667, comma 4, c.p.p.; la decisione richiama tale previsione per affermare che il rimedio corretto è l'opposizione.
art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10
È richiamato come norma che ha introdotto nell'art. 678 c.p.p. il comma 1-bis, estendendo il rito ex art. 667, comma 4, c.p.p. alle materie indicate.
Massime di principio
- Nei procedimenti di sorveglianza relativi alle materie espressamente indicate dall'art. 678, comma 1-bis, c.p.p., l'impugnazione non va necessariamente trattata come ricorso ordinario, ma deve essere qualificata secondo il rimedio speciale dell'opposizione.
- La qualificazione dell'atto impugnatorio dipende dal contenuto sostanziale della domanda e dalla disciplina speciale applicabile alla materia, non dalla sola denominazione usata dalla parte.
- Quando l'impugnazione è erroneamente proposta nelle forme del ricorso anziché dell'opposizione, il giudice deve riqualificarla e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il rito corretto.
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