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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8532/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I fratelli Zorzetto hanno commissionato la posa di un pavimento in parquet; dopo poco tempo il materiale è risultato viziato e il pavimento si è sollevato, rendendo necessaria la sostituzione. Dopo un accertamento tecnico preventivo che ha attribuito il vizio alla produzione del materiale, hanno citato in giudizio il produttore (Florian Parchetti Srl) per il risarcimento dei danni legati al difetto del prodotto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.), ritenendo che i ricorrenti avevano adeguatamente allegato i fatti e che non fosse loro onere qualificare giuridicamente la domanda, posto che è compito del giudice qualificare i fatti esposti. Ha però rigettato il secondo motivo (che censurava l'interpretazione della disciplina sulla responsabilità da prodotto difettoso), confermando che la normativa sulla responsabilità da prodotto difettoso richiede un danno a persone o a cose diverse dal prodotto stesso e non consente una domanda basata sul difetto del prodotto 'in sé'. La Corte ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Treviso e ha rinviato il procedimento a detto Tribunale in diversa composizione, perché si pronunci nuovamente tenendo conto che i fatti allegati possono essere qualificati come azione extracontrattuale (art. 2043 c.c.) nei confronti del produttore.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio che la parte deve allegare i fatti e non necessariamente la qualifica giuridica; la Corte ha ritenuto fondata la censura per violazione di tale principio.

  • art. 113 c.p.c.

    Collegato all'onere di allegazione, la Corte ha ribadito che non è obbligo delle parti formulare la qualificazione giuridica dei fatti esposti.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dalle parti nella quale era invocata l'applicazione della normativa sulla responsabilità da prodotto difettoso.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Citato per spiegare la ratio della decisione impugnata e il contenuto della motivazione del giudice di primo grado.

  • DPR 224/1988 (responsabilità da prodotto difettoso)

    La Corte conferma l'interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale: la disciplina consente l'azione diretta del danneggiato verso il produttore solo se il prodotto difettoso ha causato morte, lesioni personali o danni a cose diverse dal prodotto difettoso; non è prevista azione fondata sul solo vizio del prodotto in sé.

  • Direttiva 85/374/CEE

    Riferimento comunitario alla normativa sulla responsabilità per prodotti difettosi; la Corte prende atto del contenuto coerente con l'interpretazione secondo cui la responsabilità presuppone danno a persone o ad altre cose.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte indica che, comunque, sulla base dei fatti allegati dagli attori può essere esperita azione extracontrattuale di risarcimento del danno (art. 2043 c.c.) nei confronti del produttore, anche se la normativa sulla responsabilità da prodotto difettoso non è applicabile per il danno limitato al prodotto difettoso stesso.

Massime di principio

  • Nelle domande di risarcimento è sufficiente che l'attore allegi i fatti storici; non è obbligato a indicare la qualificazione giuridica precisa della sua pretesa: è compito del giudice qualificare i fatti e ricondurli alla fattispecie applicabile.
  • La normativa sulla responsabilità per prodotto difettoso (DPR/Direttiva) tutela il danneggiato quando il prodotto difettoso provoca morte, lesioni personali o danni a cose diverse dal prodotto stesso; non fornisce rimedio per il solo vizio del prodotto inteso come danno esclusivo del bene difettoso.
  • Se il danno è costituito essenzialmente dal costo di sostituzione o dalla perdita economica connessa al difetto del prodotto, l'attore dovrebbe valutare e chiedere alternative giuridiche (es. azione extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o azione contrattuale verso il venditore) e formulare le domande in modo cumulativo o alternativo in fase introduttiva.
  • Per evitare eccezioni di inammissibilità o rigetto tecnico, è buona prassi in sede di atto di citazione (o nella memoria ex art. 183 c.p.c.) indicare i fatti con chiarezza e, in via subordinata, prospettare le diverse basi di responsabilità (contratto, responsabilità da prodotto difettoso, responsabilità aquiliana) affinché il giudice possa compiutamente valutare tutte le vie di tutela.
  • Dal punto di vista probatorio, è utile districare sin da subito la catena contrattuale (venditore/installatore/ produttore) e produrre accertamenti tecnici che attestino l'origine produttiva del vizio, dato che la qualificazione corretta dei fatti dipenderà anche dagli esiti probatori.

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