Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 39235/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di calunnia è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello aveva pronunciato condanna per il delitto di calunnia. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: (1) la nullità/irregolarità della sentenza di appello per essere stata sottoscritta solo dal Presidente del collegio e non anche dal giudice estensore; (2) la violazione dell'art. 238-bis c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, rilevando che la sentenza era stata sottoscritta dal Presidente, già relatore, anche in qualità di estensore; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non specificamente dedotto in appello, dunque precluso in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    individua il reato oggetto della sentenza impugnata, ossia la calunnia.

  • art. 238-bis c.p.p.

    la censura relativa alla sua violazione è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta specificamente in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla sottoscrizione della sentenza è infondata quando risulti che il presidente del collegio, già relatore, abbia sottoscritto anche in qualità di estensore.
  • Le questioni non specificamente dedotte con i motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, essendo precluse dal devolutum.
  • Quando i ricorsi sono dichiarati inammissibili, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso lascia ferma la decisione di merito impugnata, se non vengono accolte censure idonee a travolgerla.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.