Cassazione Penale, Ordinanza n. 39235/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di calunnia è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello aveva pronunciato condanna per il delitto di calunnia. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: (1) la nullità/irregolarità della sentenza di appello per essere stata sottoscritta solo dal Presidente del collegio e non anche dal giudice estensore; (2) la violazione dell'art. 238-bis c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, rilevando che la sentenza era stata sottoscritta dal Presidente, già relatore, anche in qualità di estensore; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non specificamente dedotto in appello, dunque precluso in sede di legittimità.
Norme richiamate
individua il reato oggetto della sentenza impugnata, ossia la calunnia.
la censura relativa alla sua violazione è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta specificamente in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla sottoscrizione della sentenza è infondata quando risulti che il presidente del collegio, già relatore, abbia sottoscritto anche in qualità di estensore.
- Le questioni non specificamente dedotte con i motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, essendo precluse dal devolutum.
- Quando i ricorsi sono dichiarati inammissibili, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso lascia ferma la decisione di merito impugnata, se non vengono accolte censure idonee a travolgerla.
Come è indicizzato
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