Cassazione Civile, Ordinanza n. 21947/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso, essendo stata la rinuncia notificata alla parte costituita e accettata dalla controricorrente. La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e, in ragione dell’accettazione della rinuncia a spese compensate, ha ritenuto di non dover provvedere sulle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla società datrice di lavoro avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla lavoratrice per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte in relazione alla mancata riammissione in servizio dopo l’annullamento giudiziale della cessione di ramo d’azienda da una società a un’altra. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione, qualificando la pretesa come retributiva e ritenendo che, una volta costituito in mora il datore di lavoro cedente, questi fosse tenuto a corrispondere le retribuzioni e non a risarcire il danno, anche se nel frattempo l’attività lavorativa era proseguita presso il cessionario. In cassazione la società ricorrente aveva proposto cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
È richiamato come norma che disciplina la rinuncia al ricorso in cassazione e consente la declaratoria di estinzione del processo quando la rinuncia sia rituale e accettata.
È richiamato come norma che consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata, con effetti anche in ordine alle spese secondo quanto concordato dalle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata alla controparte costituita e accettata, determina l’estinzione del processo.
- L’accettazione della rinuncia a spese compensate esime la Corte dal provvedere sulle spese di lite.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso e non statuisce sulla fondatezza delle censure proposte.
Come è indicizzato
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