Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41857/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 08/05/2024 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 24/10/2023. Unico motivo dedotto: violazione dell'art. 321 comma 1 c.p.p. con riferimento all'art. 125 comma 3 c.p.p., nonché carenza, contraddittorietà e apparenza della motivazione. In particolare il ricorrente sosteneva che l'ordinanza non descriveva la condotta contestata, limitandosi a indicare le norme e dunque non provando il fumus boni iuris relativo al sequestro preventivo

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata conteneva una esplicita e puntuale descrizione degli elementi di fatto indiziari a carico del Santandrea (tra cui il trasporto in data 24/03/2023 di scarpe Philipp Plein a mezzo di un Fiat Ducato senza documentazione di accompagnamento; la merce rinvenuta nel magazzino/garage in uso all'indagato senza licenza o contratto per l'uso del segno distintivo; la perizia che ha accertato la contraffazione del marchio). Richiamando la consolidata giurisprudenza in tema di misure cautelari reali, la Corte ha ricordato che per il fumus commissi delicti sono richiesti concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che risultavano presenti nel caso. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma determinata equitativamente in euro tremila, con riferimento alla sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen., comma 1

    Norma richiamata come parametro processuale per la rimessione/impugnazione; la contestazione verteva su presunta violazione delle regole di motivazione applicabili al riesame, ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata

  • art. 125 cod. proc. pen., comma 3

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla disciplina del decreto di sequestro preventivo; la Corte ha valutato che il Tribunale per il riesame abbia fornito elementi indiziari sufficienti a giustificare il provvedimento

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato per confronto: la Corte distingue il grado di persuasività richiesto per le misure reali (fumus) da quello più elevato richiesto per misure personali ex art.273; qui non è richiesta la persuasività di art.273 ma concreti indizi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali iure proprio del ricorrente per cassazione inammissibile

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata in relazione alla misura della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; la Corte di legittimità ha disposto il versamento equitativo alla cassa delle ammende ritenendo assente la colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Per le misure cautelari reali (sequestro preventivo) il giudice deve motivare indicando elementi di fatto concreti e indiziari che colleghino la condotta all'indagato; non è sufficiente una mera enunciazione normativa
  • Il livello di persuasività richiesto per il fumus commissi delicti è inferiore a quello richiesto per le misure personali ex art.273 c.p.p., ma richiede comunque elementi concreti, non astratte fumosità
  • Quando si impugna per insufficienza della motivazione è essenziale dimostrare che mancano del tutto elementi fattuali o che la motivazione sia contraddittoria; l'opposizione basata solo su argomentazioni formali rischia l'inammissibilità e sanzioni
  • Il ricorrente che propone ricorso manifestamente infondato può essere condannato alle spese e all'ammenda o somma alla cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare preliminarmente la fondatezza del motivo prima di adire la cassazione
  • Documenti e perizie che attestino la natura della merce (es. perizia che accerta contraffazione) e la mancanza di documentazione commerciale sono elementi particolarmente rilevanti a sostegno del fumus per misure reali
  • Difetti procedurali pregressi (es. omessa trasmissione di verbali o dichiarazioni di domicilio) possono determinare annullamento e rinvio se incidono sul contraddittorio; tuttavia, successivi provvedimenti istruttori che ricostruiscono i fatti possono comunque legittimare il sequestro

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.