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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21428/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte di appello sul diniego della fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, perché sorretta da valutazione congrua, oggettiva e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena per il delitto in materia di stupefacenti contestato ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990. Con il ricorso ha censurato la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui non aveva riconosciuto la fattispecie lieve di cui al comma 5 della stessa disposizione, sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere qualificato come di lieve entità. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza riproponesse la medesima censura già esaminata in appello e che non si confrontasse con una motivazione congrua e non illogica, fondata su dati oggettivi: il numero di dosi medie ricavabili dalla cocaina sequestrata (305), i mezzi e le modalità dell'azione, ritenute indicative di una condotta non episodica ma continuativa e reiterata, e l'ulteriore materiale sequestrato destinato al taglio e al confezionamento della sostanza. È stato inoltre rilevato che il ricorrente non aveva indicato alcun elemento decisivo, dedotto in merito e non valutato, idoneo a sostenere la lieve entità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti; la Corte richiama il comma 5 come disciplina della fattispecie lieve, escludendone la riconoscibilità in presenza di elementi sintomatici di non occasionalità, consistenza del quantitativo e strumenti di confezionamento.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie lieve richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici del fatto; non è riconoscibile quando i dati oggettivi evidenziano una condotta non modesta, continuativa e organizzata.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della fattispecie lieve in materia di stupefacenti, il giudice deve valutare congiuntamente tutti gli indicatori del fatto, senza isolare un singolo dato favorevole all'imputato.
  • Il giudizio di lieve entità può essere escluso quando il quantitativo di sostanza, i mezzi impiegati, le modalità dell'azione e la presenza di materiale per il taglio o confezionamento denotino una condotta non episodica e organizzata.
  • In cassazione non è censurabile una motivazione di merito che, sulla base di risultanze oggettive, escluda la lieve entità del fatto in modo congruo e non manifestamente illogico.
  • Il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre la medesima censura già esaminata dal giudice di appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Per sostenere la riconducibilità del fatto alla ipotesi lieve, il ricorrente deve indicare elementi concreti, già dedotti o comunque risultanti dagli atti, che siano stati trascurati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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