Cassazione Penale, Sentenza n. 34753/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la configurabilità del reato di violazione di domicilio, sostenendo che si era introdotto solo in aree condominiali comuni (androne, scale, pianerottolo) che non costituirebbero il "domicilio" tutelato dall'art. 614 c.p.; in subordine chiedeva la riqualificazione della condotta in tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché voleva recuperare capi d'abbigliamento ritenuti suoi e abbia agito nella convinzione della legittimità del comportamento. Contestava inoltre che la Corte d'appello avesse dichiarato tardiva una deduzione già proposta in sede di gravame, richiamando l'obbligo dell'art. 597 c.p. (secondo il ricorrente) del giudice d'appello di verificare la qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 614 c.p. comprenda anche le pertinenze della privata dimora quali pianerottolo, androne e scale condominiali, e che il ricorrente si era introdotto in tali pertinenze contro la volontà della persona offesa, tentando di forzare la porta con attrezzi (palanchino e cacciavite) nonostante un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento. Perciò la fattispecie è correttamente qualificata come violazione di domicilio; la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è applicabile quando vi sia violenza sulle cose o contrasto alla volontà del titolare del diritto di esclusione. La censura sulla tardività del motivo non ha rilievo, essendo comunque manifestamente infondato il principio dedotto. Il ricorso è stato quindi rigettato (confermata la condanna per violazione di domicilio decisa in appello).
Norme richiamate
La nozione di "domicilio" ai fini dell'art. 614 c.p. comprende anche le pertinenze della privata dimora (es. cortile, androne, pianerottolo, scale): l'ingresso e la permanenza in tali luoghi contro la volontà del titolare integra il reato di violazione di domicilio.
Secondo il ricorrente, impone al giudice d'appello di verificare la qualificazione giuridica del fatto; la Corte ha comunque ritenuto irrilevante la questione di tardività quando la ricostruzione alternativa sarebbe manifestamente infondata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principali pronunce richiamate)
Sez. 5, n. 12751 del 20/10/1998, Palmieri, Rv. 213418; Sez. 2, n. 6292 del 20/03/1987, Marocchi, Rv. 176081; Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076; Sez. 3, n. 49392 del 03/07/2019, V., Rv. 278261
La giurisprudenza consolidata conferma che le pertinenze dell'abitazione (pianerottolo, scale, androne, cortile) rientrano nella tutela dell'art. 614 c.p.; inoltre la distinzione tra violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dalla presenza o meno di violenza sulle cose o contrasto alla volontà del titolare del diritto di esclusione.
Massime di principio
- Le aree condominiali antistanti la porta di un'abitazione (pianerottolo, androne, scale) possono essere considerate "pertinenze" della privata dimora: l'accesso non autorizzato può integrare il reato di violazione di domicilio.
- Se l'agente entra o si trattiene nelle pertinenze con mezzi violenti (forzando la porta) o contro la volontà del titolare, la fattispecie configura la violazione di domicilio e non può essere ricondotta all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
- La prospettazione di un diritto soggettivo (es. recupero di oggetti personali) può giustificare l'ingresso solo se l'accesso è privo di violenza e non contrasta la volontà del titolare; in caso contrario, la giustificazione non impedisce la responsabilità penale.
- La presenza di un provvedimento cautelare (es. divieto di avvicinamento) e il precedente allontanamento della persona offesa aggravano la valutazione della responsabilità: il reinserimento non autorizzato in vicinanza dell'abitazione della vittima assume rilievo penale.
- In appello il giudice ha il dovere di verificare la qualificazione giuridica del fatto, ma una deduzione tardiva relativa alla riqualificazione può essere comunque irrilevante se la nuova qualificazione sarebbe manifestamente infondata rispetto ai fatti accertati.
- Per difendersi in casi simili: documentare il diritto sulle cose reclamate, evitare accessi autonomi e soprattutto privi di autorizzazione, preferire vie legali (richiesta di restituzione, intervento dell'autorità) e tenere conto di eventuali misure cautelari esistenti.
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