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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7775/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso il 14/12/2022, avendo nel frattempo provveduto al pagamento degli importi dovuti a seguito della rideterminazione della pena pecuniaria. Per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e dunque non ha esaminato nel merito le censure relative al criterio di ragguaglio e alla motivazione.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Venezia del 03/05/2022 che aveva disposto la conversione della pena pecuniaria inflitta con sentenza del Tribunale di Trieste (28/05/2014, irrevocabile il 24/05/2017) in 188 giorni di libertà controllata. Il ricorrente lamentava il mancato rispetto del criterio di ragguaglio previsto dall'art. 102 comma 3 della legge 689/1981 e l'omessa motivazione sulla determinazione della conversione.

Norme richiamate

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norma richiamata dal ricorrente quale criterio di ragguaglio per la conversione della pena pecuniaria; dalla sentenza non è scaturita una valutazione di merito sull'applicazione di tale criterio, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.

  • codice di procedura penale

    art. 591, comma 1, lett. d)

    Applicata dalla Corte come causa di inammissibilità: la rinuncia al ricorso e il pagamento delle somme hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse, rendendo inutile l'esame della controversia nel merito.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia espressamente al ricorso o sopravviene il pagamento integrale della prestazione oggetto dell'impugnazione, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse determina che il giudice non entra nel merito delle censure sostanziali (ad es. errori nel 'ragguaglio' o difetti di motivazione).
  • Chi intende contestare la corretta applicazione dell'art. 102 L. 689/1981 deve evitare che l'interesse alla decisione si estingua (ad es. mediante pagamento) prima della definizione del ricorso, altrimenti la questione rimane non esaminata.
  • La rinuncia al ricorso deve essere effettiva e documentabile; una volta accertata la sopravvenuta carenza di interesse, il processo di impugnazione si estingue senza pronuncia sul merito.
  • In situazioni simili è opportuno valutare tempestivamente le conseguenze pratiche di eventuali pagamenti o atti conciliativi che possano rendere priva di interesse l'impugnazione, soprattutto quando si cerca una pronuncia sul calcolo o sulla motivazione del provvedimento impugnato.

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