Cassazione Penale, Ordinanza n. 11821/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando in sostanza che la prova sarebbe stata insufficiente o mal valutata; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, diretto a una inammissibile rivalutazione del merito e comunque manifestamente infondato, poiché il provvedimento impugnato aveva evidenziato l'assenza di dubbi sulla responsabilità sulla base di plurimi indizi univoci. Con il secondo motivo ha contestato la mancata riqualificazione del fatto in furto semplice, sostenendo che l'androne del condominio non fosse pertinenza di privata dimora; la Corte ha ritenuto anche tale censura manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'impossessamento di una bicicletta introdottosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni integra il furto in abitazione, perché l'androne costituisce pertinenza di privata dimora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto entrambi i motivi generici o manifestamente infondati: il primo perché volto a contestare in fatto una motivazione ritenuta immune da vizi, il secondo perché contrastante con un consolidato orientamento di legittimità sulla nozione di pertinenza di privata dimora riferita all'androne condominiale. La condanna per furto in abitazione è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
La condotta di impossessamento di una bicicletta introdottosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni integra il furto in abitazione, poiché l'androne condominiale è considerato pertinenza di privata dimora.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio è inammissibile quando non evidenzi specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- È manifestamente infondata la censura che contesti la qualificazione del fatto come furto in abitazione quando la condotta si è svolta nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, luogo qualificabile come pertinenza di privata dimora.
- La presenza di una pluralità di indizi univocamente convergenti può legittimare l'affermazione di responsabilità e rendere insussistenti dubbi rilevanti sulla colpevolezza, se adeguatamente valorizzati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11753/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11792/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11795/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11796/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11800/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11801/2025 del 25/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →