Cassazione Penale, Sentenza n. 23830/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del GIP del 14/11/2024 per carenze motivazionali e per la irregolarità del trattamento sanzionatorio. In particolare deduceva: omissione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) concesse e la aggravante contestata dell'aver agito con l'uso di un'arma (art. 628, comma 3, c.p.); omissione della motivazione circa il bilanciamento fra aggravante e recidiva da un lato e le attenuanti generiche dall'altro; e infine l'irrogazione di pene difformi dai limiti edittali previsti per il reato di rapina (pena detentiva inflitta anni 4 e mesi 6, inferiore al minimo edittale di anni 5 previsto dall'art. 628, comma 1 c.p.; multa di euro 3.000,00 superiore al massimo edittale di euro 2.500,00).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato l'omissione del doveroso giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante per uso di arma e ha rilevato che la pena irrogata era fuori dai limiti edittali. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Ha inoltre dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna alla responsabilità penale resta confermata).
Norme richiamate
Il comma 1 fissa i limiti edittali per la rapina (pene minime e massime); la Corte ha ritenuto che la pena inflitta fosse al di fuori di tali limiti (pena detentiva sotto il minimo edittale e multa oltre il massimo). Il comma 3 configura l'aggravante per l'uso di un'arma: tale aggravante doveva essere specificamente bilanciata con le circostanze attenuanti concesse.
circostanze attenuanti generiche
La Corte ha rilevato che le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciute dal giudice di merito (con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva) ma che mancava la motivazione sul necessario confronto/bilanciamento di tali attenuanti con le aggravanti contestate.
Massime di principio
- Il giudice deve sempre motivare il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti: la mera enunciazione dell'esistenza di attenuanti e aggravanti senza confronto logico-giuridico è insufficiente e determina annullamento della parte di sentenza relativa al trattamento sanzionatorio.
- Le pene devono essere comminate nel rispetto dei limiti edittali fissati dalla norma: una pena sotto il minimo o sopra il massimo edittale è illegale e porta alla cassazione della parte relativa al trattamento sanzionatorio.
- Quando è contestata l'aggravante per uso di arma (art. 628, comma 3 c.p.), il giudice deve espressamente considerare tale aggravante nel bilanciamento con eventuali attenuanti e con la recidiva, motivando il risultato del bilanciamento.
- In caso di vizio limitato al trattamento sanzionatorio la Cassazione può annullare solo quella parte della sentenza e disporre il rinvio per nuovo giudizio sulla pena, dichiarando intatta e irrevocabile l'affermazione di responsabilità se adeguatamente motivata.
- Nel rito abbreviato va valutata correttamente l'applicazione della diminuente e il suo effetto combinato con attenuanti e aggravanti; la somma degli sconti non può mai produrre una pena fuori dai limiti stabiliti dalla legge.
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