Ordinanza n. 315/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto emesso dallo Sportello Unico Immigrazione in data -OMISSIS-, Rif: Prot. -OMISSIS- (notificato a mezzo portale ALI), avente ad oggetto la revoca del nulla-osta rilasciato in favore di -ricorrente-, nonché degli atti illegittimi presupposti, consequenziali o comunque connessi del procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dello Sportello Unico Immigrazione di revoca del nulla-osta rilasciato in favore del ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dello Sportello Unico Immigrazione recante la revoca del nulla-osta, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Nel corso della camera di consiglio, la difesa erariale ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla documentazione depositata dal ricorrente, eccependo la violazione dei termini di deposito previsti dall’art. 55, comma 5, c.p.a. Il giudice ha rilevato che tale documentazione appariva prima facie determinante anche ai fini della decisione cautelare.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Pur a fronte dell’eccezione relativa al tardivo deposito, ha ritenuto necessario consentire il pieno contraddittorio processuale sul contenuto della documentazione, considerata prima facie determinante per la decisione anche cautelare. Ha quindi fissato per la prosecuzione della trattazione cautelare una nuova udienza camerale il 4 marzo 2026, disponendo la comunicazione alle parti. Ha inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità del ricorrente per esigenze di tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata dalla difesa erariale quale termine processuale il cui rispetto sarebbe stato violato con il deposito della documentazione; il TAR rinvia la decisione per consentire il contraddittorio su tale documentazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando una parte contesta il contraddittorio su documenti depositati oltre i termini processuali, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione cautelare se ritiene che quei documenti siano prima facie determinanti per la decisione, così da consentire alle altre parti di esaminare e discutere il relativo contenuto.
- La rilevanza potenzialmente decisiva della documentazione depositata in prossimità dell’udienza impone al giudice di assicurare un contraddittorio effettivo prima di decidere la domanda cautelare, senza anticipare in sede interlocutoria la valutazione definitiva sull’ammissibilità o sulla rilevanza degli atti.
- L’oscuramento delle generalità della parte può essere disposto dal giudice amministrativo quando risulti necessario a tutelarne i diritti o la dignità, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
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