Cassazione Penale, Sentenza n. 36019/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto in relazione alla società Casamonti & Co s.r.l. (fallita il 05/11/2014). In particolare: capo A3 per dissipazione di somme addebitate alla società per contravvenzioni; capo A4 (con assorbimento A2) per pagamenti preferenziali a favore del ricorrente per €34.390 come "rimborso finanziamento soci" senza presupposti; capo A5 per aver aggravato il dissesto ritardando la dichiarazione di fallimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) assenza di nesso causale e di dolo configurabile (art. 216 L.F.); (ii) errata applicazione e motivazione rispetto all'art. 217 L.F. e confusione fra bancarotta fraudolenta e semplice; (iii) mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena per essere incensurato e prima condanna entro il biennio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione essenziale: la giurisprudenza consolidata esclude la necessità di un nesso causale tra atti distrattivi e dichiarazione di fallimento per la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (reato di pericolo/di condotta); è sufficiente che la condotta sia idonea a compromettere la funzione di garanzia del patrimonio sociale. La Corte ha ritenuto provata la distrazione di risorse e la volontà del ricorrente di sistemare pendenze personali trascurando la società (compensazioni, mancata attività di liquidazione, aumento dei debiti per sanzioni e tributi), nonché l'astensione dal richiedere il fallimento nella veste di liquidatore (art. 217, n.4 L.F.). Quanto alla sospensione condizionale della pena, la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile perché il beneficio non risulta richiesto in appello; pertanto il ricorso è infondato e segue condanna alle spese.
Norme richiamate
"l'imprenditore che ha distratto"
Il reato è concepito come reato di condotta/pericolo: non richiede il nesso causale tra la distrazione e la dichiarazione di fallimento né la previsione/accettazione del fallimento da parte dell'agente; è sufficiente la consapevole destinazione del patrimonio a fini estranei all'impresa o atti idonei a cagionare danno ai creditori
art. 223 comma 1 legge fallimentare
Richiamata come disciplina collegata alla bancarotta impropria; condivisa la stessa interpretazione di fattispecie di pericolo/condotta che punisce la distrazione anche se non direttamente causante il fallimento
In relazione al capo A5 la norma (n.4) sanziona, tra le condotte, l'omissione di richiedere il fallimento da parte del liquidatore quando necessario: l'astensione dal promuovere la procedura, se posta per finalità personali e con disinteresse per la società, integra aggravamento del dissesto
art. 238 comma 2 legge fallimentare
Consente l'esercizio dell'azione penale per atti distrattivi anche prima della dichiarazione di fallimento nelle condizioni previste; rafforza la natura di reato 'prefallimentare' di pericolo
Richiamato per spiegare che qui non si configura un reato a evento nel senso di un risultato naturale identificabile (come nel paradigma dell'art. 43), ma un reato di pura condotta con evento giuridico di pericolo
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 L.F.) non è necessario provare che la condotta distrattiva abbia causato il fallimento: è sufficiente che la condotta stessa fosse idonea a compromettere la funzione di garanzia del patrimonio sociale (reato di pericolo/condotta).
- La prova della distrazione può desumersi dall'assenza di documentazione sulla destinazione lecita dei beni sottratti o dalla dimostrazione di prelievi/operazioni ingiustificati finalizzati a scopi estranei alla società.
- Le compensazioni o pagamenti in favore del liquidatore/amministratore finalizzati a sistemare posizioni personali, quando la società versa in difficoltà e non sono giustificati, sono elementi indiziari forti di dolo e di aggravamento del dissesto.
- Il ruolo di liquidatore comporta il dovere di attivare la procedura fallimentare se necessario: l'astensione, se motivata da interessi personali e accompagnata da inazione rispetto alla liquidazione, può costituire reato (art. 217, n.4 L.F.).
- Sul piano sanzionatorio, la mancata concessione di benefici (es. sospensione condizionale) non può essere impugnata in Cassazione se il relativo beneficio non è stato chiesto nei gradi precedenti; l'appellante deve proporre espressa istanza in appello affinché la Corte motivi l'eventuale rifiuto.
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