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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36019/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto in relazione alla società Casamonti & Co s.r.l. (fallita il 05/11/2014). In particolare: capo A3 per dissipazione di somme addebitate alla società per contravvenzioni; capo A4 (con assorbimento A2) per pagamenti preferenziali a favore del ricorrente per €34.390 come "rimborso finanziamento soci" senza presupposti; capo A5 per aver aggravato il dissesto ritardando la dichiarazione di fallimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) assenza di nesso causale e di dolo configurabile (art. 216 L.F.); (ii) errata applicazione e motivazione rispetto all'art. 217 L.F. e confusione fra bancarotta fraudolenta e semplice; (iii) mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena per essere incensurato e prima condanna entro il biennio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione essenziale: la giurisprudenza consolidata esclude la necessità di un nesso causale tra atti distrattivi e dichiarazione di fallimento per la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (reato di pericolo/di condotta); è sufficiente che la condotta sia idonea a compromettere la funzione di garanzia del patrimonio sociale. La Corte ha ritenuto provata la distrazione di risorse e la volontà del ricorrente di sistemare pendenze personali trascurando la società (compensazioni, mancata attività di liquidazione, aumento dei debiti per sanzioni e tributi), nonché l'astensione dal richiedere il fallimento nella veste di liquidatore (art. 217, n.4 L.F.). Quanto alla sospensione condizionale della pena, la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile perché il beneficio non risulta richiesto in appello; pertanto il ricorso è infondato e segue condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    "l'imprenditore che ha distratto"

    Il reato è concepito come reato di condotta/pericolo: non richiede il nesso causale tra la distrazione e la dichiarazione di fallimento né la previsione/accettazione del fallimento da parte dell'agente; è sufficiente la consapevole destinazione del patrimonio a fini estranei all'impresa o atti idonei a cagionare danno ai creditori

  • art. 223 comma 1 legge fallimentare

    Richiamata come disciplina collegata alla bancarotta impropria; condivisa la stessa interpretazione di fattispecie di pericolo/condotta che punisce la distrazione anche se non direttamente causante il fallimento

  • art. 217 legge fallimentare

    In relazione al capo A5 la norma (n.4) sanziona, tra le condotte, l'omissione di richiedere il fallimento da parte del liquidatore quando necessario: l'astensione dal promuovere la procedura, se posta per finalità personali e con disinteresse per la società, integra aggravamento del dissesto

  • art. 238 comma 2 legge fallimentare

    Consente l'esercizio dell'azione penale per atti distrattivi anche prima della dichiarazione di fallimento nelle condizioni previste; rafforza la natura di reato 'prefallimentare' di pericolo

  • art. 43 codice penale

    Richiamato per spiegare che qui non si configura un reato a evento nel senso di un risultato naturale identificabile (come nel paradigma dell'art. 43), ma un reato di pura condotta con evento giuridico di pericolo

Massime di principio

  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 L.F.) non è necessario provare che la condotta distrattiva abbia causato il fallimento: è sufficiente che la condotta stessa fosse idonea a compromettere la funzione di garanzia del patrimonio sociale (reato di pericolo/condotta).
  • La prova della distrazione può desumersi dall'assenza di documentazione sulla destinazione lecita dei beni sottratti o dalla dimostrazione di prelievi/operazioni ingiustificati finalizzati a scopi estranei alla società.
  • Le compensazioni o pagamenti in favore del liquidatore/amministratore finalizzati a sistemare posizioni personali, quando la società versa in difficoltà e non sono giustificati, sono elementi indiziari forti di dolo e di aggravamento del dissesto.
  • Il ruolo di liquidatore comporta il dovere di attivare la procedura fallimentare se necessario: l'astensione, se motivata da interessi personali e accompagnata da inazione rispetto alla liquidazione, può costituire reato (art. 217, n.4 L.F.).
  • Sul piano sanzionatorio, la mancata concessione di benefici (es. sospensione condizionale) non può essere impugnata in Cassazione se il relativo beneficio non è stato chiesto nei gradi precedenti; l'appellante deve proporre espressa istanza in appello affinché la Corte motivi l'eventuale rifiuto.

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