Cassazione Penale, Ordinanza n. 18493/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato a un anno di reclusione per un reato tributario commesso nel 2015. La Corte di appello ha dichiarato l'appello inammissibile per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., rilevando che l'atto di impugnazione non conteneva l'allegazione né il richiamo a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sostenendo, nei limiti desumibili dal testo, l'erroneità di tale declaratoria di inammissibilità. La Cassazione ha esaminato il ricorso alla luce dell'informazione provvisoria delle Sezioni Unite sull'interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., secondo cui è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, idoneo a consentire l'immediata individuazione del luogo di notificazione; nel caso concreto, però, tale richiamo mancava del tutto, risultando trasmessa solo la procura speciale, senza alcun riferimento al domicilio dichiarato o eletto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta l'ordinanza della Corte di appello di L'Aquila che aveva a sua volta dichiarato inammissibile l'appello per mancata allegazione o richiamo della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per le impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 è sufficiente che l'atto contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione.
Il giudizio di legittimità è stato trattato de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado, richiamata per la descrizione del fatto oggetto del processo.
Massime di principio
- Nelle impugnazioni proposte entro il regime temporale indicato, l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è rispettato solo se l'atto di impugnazione richiama in modo espresso e specifico una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e ne consente l'immediata individuazione nel fascicolo processuale.
- La mera trasmissione della procura speciale al difensore non equivale, di per sé, all'allegazione o al richiamo della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato.
- Quando l'atto di appello omette totalmente l'allegazione o il richiamo del domicilio dichiarato o eletto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione è legittima.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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