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Sentenza

Sentenza n. 1244/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento -della Determina Dirigenziale DDVA4 n. 612-38991 del 15 luglio 2025 con cui la Provincia di Alessandria ha definitivamente respinto l’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica promossa dalla Società ricorrente; - della nota della Provincia di Alessandria n. 38804 del 14 luglio 2025, recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; -di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi espressamente incluso: (i) il parere reso dall’Organo Tecnico della Provincia di Alessandria in data 30 giugno 2025; (ii) il parere del Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato (CCAM) prot. n. 202506P006410 del 26 giugno 2025; (iii) per quanto occorrer possa, il parere dell’EGATO 5 prot. n. 901 del 20 giugno 2025; (iv) il parere del Comune di Alfiano Natta del 25 giugno 2025; (v) il parere della Provincia di Asti n. 12100 del 28 maggio 2025 e il successivo parere, meramente confermativo reso con nota n. 15726 dell’8 luglio 2025; (vi) per quanto occorrer possa, il parere della Regione Piemonte n. 7259 del 19 febbraio 2025; (vii) il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Alessandria Asti e Cuneo n. 9662 del 26 giugno 2025; per quanto occorrer possa, della nota della Provincia di Alessandria n. 45791 del 27 agosto 2025 recante la conferma dell’omessa valutazione della proposta di modifica progettuale trasmessa da IBE Alessandria in data 24 luglio 2025;

Giustizia amministrativa202502073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego definitivo dell'Autorizzazione Unica, unitamente agli atti presupposti e connessi, inclusi i pareri espressi nel procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la determina dirigenziale con cui la Provincia di Alessandria aveva definitivamente respinto l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica, nonché la nota recante i motivi ostativi e i pareri degli enti coinvolti nel procedimento. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, rilevando che gli atti impugnati dovevano ritenersi revocati o comunque non più efficaci a seguito della riapertura del procedimento amministrativo e dell'avvio di una nuova fase di valutazione del progetto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente alla dichiarazione della società ricorrente. Il giudice non ha esaminato nel merito i vizi dedotti contro il diniego e gli atti connessi, poiché la riapertura del procedimento amministrativo e la nuova valutazione del progetto hanno fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione di annullamento. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dell'esito in rito, della disponibilità della ricorrente e della Provincia di Alessandria alla compensazione, nonché della complessità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse attuale alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio in rito.

Massime di principio

  • La riapertura del procedimento amministrativo e l'avvio di una nuova fase di valutazione del progetto possono determinare il venir meno dell'interesse attuale all'annullamento degli atti precedentemente impugnati, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenuta carenza di interesse è coerente con l'evoluzione del procedimento amministrativo, il giudice può definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità senza esaminare i motivi di merito.
  • In presenza di un esito in rito e di giusti motivi collegati alla condotta processuale delle parti e alla complessità della controversia, le spese di lite possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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