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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36553/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Battisti impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. rispetto alla sentenza di condanna del Tribunale di Verbania (23/07/2024, definitiva 07/12/2024). Denunciava la mancata conoscenza del processo per irregolare notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (contestando il rispetto degli artt. 157 e 170 c.p.p.), l'erronea dichiarazione di assenza nel giudizio in base all'art. 420-bis c.p.p. e la nullità per omessa notifica di provvedimento di rinvio dell'udienza. Sosteneva di aver venuto a conoscenza della condanna solo in occasione della notifica dell'ordine di esecuzione e che la notifica precedente era stata eseguita a mezzo posta senza le formalità richieste, mentre il difensore aveva rinunciato al mandato perché impossibilitato a contattarlo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in parte decisiva: ha ritenuto che la Corte d'appello di Torino non avesse adeguatamente motivato la conclusione secondo cui Battisti fosse effettivamente a conoscenza del processo e si fosse volontariamente sottratto. Il Collegio ha richiamato il principio per cui, ai fini della rescissione del giudicato e della celebrazione del processo in assenza, occorre accertare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e non può bastare una presunzione automatica derivante dalla 'negligenza informativa' o dalla mera nomina di un difensore di fiducia. Richiamando la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 e la previsione dell'art. 420-bis c.p.p., la Corte ha rilevato l'assenza di una motivazione concreta che spiegasse perché, nel caso concreto, dovesse ritenersi la conoscenza effettiva del processo. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il rimedio della rescissione del giudicato; il giudizio di rescissione è circoscritto ai presupposti indicati dalla norma e l'esame delle doglianze deve limitarsi a verificare l'esistenza di tali presupposti.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Riguarda l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (vocatio in iudicium); la conoscenza effettiva di tale avviso è uno degli elementi rilevanti per valutare la legittimità del processo in assenza.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Norma sulle notificazioni: richiede corrette modalità di esecuzione delle notifiche; la loro eventuale irregolarità è rilevante nella verifica della conoscenza dell'imputato.

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Stabilisce formalità particolari per la notifica a mezzo posta e altre garanzie procedurali; il mancato rispetto di tali formalità può incidere sull'effettiva conoscenza del processo.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la notifica agli avvocati quando l'imputato è irreperibile; la notifica al difensore è un elemento rilevante ma non prova automatica della conoscenza dell'imputato.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplinando il processo in assenza, impone al giudice di accertare se l'assenza sia frutto di scelta volontaria e consapevole tenendo conto di vari fattori (es. nomina del difensore, modalità di notifica, atti compiuti dall'imputato). La Corte sottolinea che tale accertamento richiede una valutazione concreta e motivata dell'effettiva conoscenza.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Ha riformato la disciplina del processo in assenza, sostituendo il precedente sistema di presunzioni con il criterio dell'effettività della conoscenza, richiedendo un accertamento concreto della consapevolezza dell'imputato.

Massime di principio

  • Per ottenere la rescissione del giudicato per celebrazione del processo in assenza, non basta dimostrare negligenza informativa o la mera nomina di un difensore: il giudice deve accertare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
  • La notifica al difensore o la nomina di un difensore di fiducia sono elementi utili ma non costituiscono prova automatica della conoscenza del processo; è necessaria una motivazione concreta che colleghi tali elementi alla volontaria sottrazione dell'imputato.
  • Le irregolarità nelle formalità di notifica (art. 157, 170 c.p.p.) e gli esiti negativi delle notifiche al domicilio eletto pesano nella valutazione e possono avvalorare la tesi della mancata conoscenza effettiva.
  • Il giudice di merito, nel decidere sulla rescissione, deve esaminare caso per caso tutti gli elementi probatori disponibili (notifiche, comportamenti del difensore, tentativi di contatto, rinuncia al mandato) e motivare perché ritiene che la conoscenza fosse effettiva o meno.
  • La riforma normativa (d.lgs. 150/2022) e la giurisprudenza richiedono un approccio non presuntivo: l'onere di provare la consapevolezza della vocatio in iudicium grava sul giudice che decide di procedere in assenza.

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