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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28880/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e poi con sentenza confermata dalla Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che lo aveva ritenuto responsabile, da un lato, dell'esercizio abusivo di una professione/attività riservata (capo a, art. 348 c.p.) e, dall'altro, dell'uso di un segno o contrassegno recante impronta contraffatta (capo c, poi diversamente qualificato ai sensi dell'art. 469 c.p.). Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale avrebbe argomentato come se si trattasse di delitto tentato, mentre l'imputazione riguardava il reato consumato. Con il secondo motivo ha lamentato mancanza di motivazione sulla modalità concreta con cui sarebbe stato riprodotto il logo di Roma Capitale, cioè sulla tecnica di contraffazione del contrassegno, che la difesa riteneva non adeguatamente accertata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la motivazione di merito, letta nel suo complesso e in continuità tra primo e secondo grado, descriveva condotte già integranti la consumazione del reato di esercizio abusivo, poiché l'imputato era stato sorpreso in un'area aeroportuale riservata, con segni identificativi da tassista/trasporto privato e con tariffario, in condizioni tali da far ritenere superata la soglia del tentativo. Ha inoltre escluso la fondatezza del secondo motivo, chiarendo che l'art. 469 c.p. punisce anche il mero uso di cosa recante impronta contraffatta, come autonoma ipotesi rispetto alla contraffazione; pertanto, una volta accertato l'uso del tesserino con falso logo, era superfluo approfondire le modalità tecniche della contraffazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.

    La condotta contestata è stata ritenuta integrare l'esercizio abusivo consumato di attività per il cui svolgimento è richiesta una speciale abilitazione, non un mero tentativo.

  • art. 469 c.p.

    La norma è stata letta come incriminatrice anche del mero uso della cosa recante impronta contraffatta, quale ipotesi autonoma e alternativa rispetto alla contraffazione delle impronte.

  • art. 468 c.p.

    La diversa qualificazione operata in merito alla contestazione originaria è richiamata solo come passaggio processuale, senza che la Corte ravvisi un vizio decisivo nella qualificazione finale.

Massime di principio

  • In tema di esercizio abusivo di attività riservate, la consumazione del reato può desumersi da un quadro fattuale univoco che dimostri l'effettivo svolgimento dell'attività, senza che sia decisivo il richiamo a precedenti giurisprudenziali sul tentativo se il ragionamento complessivo di merito evidenzia una condotta già oltre la soglia del tentativo.
  • Quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in una 'doppia conforme', il controllo di legittimità deve considerare l'intero apparato motivazionale unitariamente, e un singolo riferimento impreciso a fattispecie tentata non determina di per sé contraddittorietà o vizio di motivazione se il percorso argomentativo complessivo resta coerente.
  • Il delitto di uso di cosa recante impronta contraffatta è configurabile anche indipendentemente dalla prova delle modalità materiali della contraffazione, poiché l'uso del contrassegno falso integra un'autonoma ipotesi criminosa rispetto alla falsificazione della medesima impronta.
  • Una volta accertato il mero uso del documento o segno contraffatto, è superfluo indagare chi abbia eseguito la contraffazione e con quali mezzi, se l'imputazione e la decisione sono fondate sull'utilizzazione del supporto falso e non sulla sua materiale formazione.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoFalsità in atto pubblico
RamiReati contro la fede pubblica

Testo integrale

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