Cassazione Penale, Sentenza n. 31250/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Tivoli che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (art. 168 n. 2 cod. pen.) sostenendo che la condanna sopravvenuta, divenuta definitiva dopo la sentenza che aveva concesso la sospensione, ha riguardato un delitto da considerarsi "anteriore" con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio; il Giudice dell'esecuzione aveva invece valutato l'anteriorità facendo riferimento alla data di commissione del reato e non alla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato il principio consolidato secondo cui l'anteriorità del reato, ai fini della revoca della sospensione condizionale, va valutata in rapporto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non alla sola data di consumazione del reato. Ha rilevato che la condanna successiva (pronunciata il 12 giugno 2023 e divenuta definitiva il 27 ottobre 2023) è sopravvenuta dopo l'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione (irrevocabile dal 25 novembre 2022) e dunque sono integrati i presupposti per la revoca di diritto ai sensi dell'art. 168 n.2 cod. pen. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Tivoli affinché, verificati i presupposti, adotti i provvedimenti necessari (revoca della sospensione condizionale).
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma nel senso che l'anteriorità del delitto oggetto della condanna sopravvenuta va valutata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale; se la condanna sopravvenuta diventa definitiva dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e nei termini di durata del beneficio, opera la revoca di diritto.
art. 110 cod. pen.; art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norme richiamate nella descrizione della fattispecie per definire il reato per cui è intervenuta la condanna sopravvenuta (conseguente alla cessione di sostanza stupefacente). Non sono state oggetto di interpretazione normativa sul punto principale della decisione.
Massime di principio
- Per valutare l'anteriorità del reato ai fini della revoca della sospensione condizionale, considerare la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non la sola data di commissione del reato oggetto della successiva condanna.
- Se una condanna sopravvenuta diventa definitiva dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione e nei termini di durata del beneficio, si configura la revoca di diritto ai sensi dell'art. 168 n.2 cod. pen.
- Il Giudice dell'esecuzione deve verificare le date di irrevocabilità delle sentenze coinvolte e, se riscontrati i presupposti normativi, adottare i provvedimenti di revoca; il rigetto senza corretta verifica delle date è impugnabile in Cassazione.
- In situazioni analoghe la difesa può contestare la ricostruzione delle date (irrevocabilità, passaggio in giudicato) o dedurre che la condanna sopravvenuta non rientra nei presupposti della norma, ma la valutazione formale delle date è centrale.
- Proceduralmente, le parti e il Giudice devono porre particolare attenzione alle differenze tra data di commissione del reato e data di irrevocabilità della sentenza quando si discute di effetti sul beneficio della sospensione condizionale.
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