Cassazione Penale, Ordinanza n. 02139/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché il motivo unico era manifestamente infondato alla luce del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità consolidata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito resta ferma, non essendo stata accolta la tesi della prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma deducendo un unico motivo: ha censurato la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di ricettazione, sostenendo che la prescrizione fosse maturata in data anteriore alla sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la recidiva reiterata, ritenuta in capo all'imputato e non contestata in appello, è circostanza ad effetto speciale che incide sia sul termine ordinario di prescrizione ex art. 157, comma 2, c.p., sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo ex art. 161, comma 2, c.p., senza violare il ne bis in idem sostanziale né l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU. Applicando tale criterio, il termine di prescrizione del delitto di ricettazione, decorrente dal 20 marzo 2010, è stato ritenuto di anni 22, mesi 2 e giorni 20, con maturazione al 10 giugno 2032; pertanto la prescrizione non era ancora maturata.
Norme richiamate
Individua il delitto di ricettazione, oggetto del ricorso, per il quale si discuteva della prescrizione.
La recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale ordinario.
In presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata incide anche sul termine massimo di prescrizione.
art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU
La duplicata incidenza della recidiva sul termine di prescrizione non viola il divieto di bis in idem sostanziale garantito dalla norma convenzionale.
Massime di principio
- La recidiva reiterata, ove ritualmente ritenuta e non contestata nei gradi di merito, costituisce circostanza ad effetto speciale rilevante ai fini del calcolo della prescrizione, incidendo sia sul termine ordinario sia, se vi sono atti interruttivi, sul termine massimo.
- La disciplina della prescrizione non integra, di per sé, una violazione del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU quando la recidiva opera su diversi segmenti del calcolo del termine estintivo.
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su una tesi della prescrizione che si ponga in palese contrasto con il dato normativo e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
- Ai fini della verifica della prescrizione, il giudice può applicare il regime più sfavorevole derivante dalla recidiva ritenuta in sentenza, purché essa sia correttamente accertata e non devoluta con specifico motivo di impugnazione.
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