Sentenza del 10/02/2015 n. 794 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Comunicazione di irregolarità - Mancato invio - Iscrizione a ruolo e Cartella - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella perché l'Amministrazione non aveva previamente inviato la comunicazione di irregolarità, prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del DPR 600/1973. Tale comunicazione ha la funzione di informare il contribuente degli errori riscontrati nella dichiarazione, consentendogli di correggere irregolarità formali o versare quanto dovuto beneficiando, ove previsto, della regolarizzazione. Nel caso concreto, l'iscrizione a ruolo sarebbe derivata da un mero errore di compilazione della dichiarazione, che avrebbe potuto essere corretto se il contribuente fosse stato preventivamente avvisato.
La decisione
La Commissione ha ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella in assenza della preventiva comunicazione di irregolarità. È stata inoltre richiamata la possibilità di impugnare autonomamente tale comunicazione, secondo Cassazione n. 7344/2012. La mancata comunicazione ha quindi impedito al contribuente di regolarizzare tempestivamente la propria posizione e ha determinato l'annullamento degli atti della riscossione oggetto del giudizio.
Norme richiamate
Art. 36-bis, comma 3, DPR 600/1973
La norma impone, nei casi previsti, la preventiva comunicazione delle irregolarità risultanti dal controllo automatizzato della dichiarazione, così da consentire al contribuente di fornire chiarimenti o regolarizzare la posizione prima dell'iscrizione a ruolo. L'omissione della comunicazione può rendere illegittimi il ruolo e la cartella conseguente, soprattutto quando l'errore è meramente formale o facilmente correggibile.
Massime di principio
- Quando l'iscrizione a ruolo deriva da un controllo automatizzato della dichiarazione, occorre verificare se l'Amministrazione fosse tenuta a inviare preventivamente la comunicazione di irregolarità.
- La comunicazione di irregolarità svolge una funzione partecipativa e deflattiva: consente al contribuente di correggere errori, fornire chiarimenti o definire la pretesa prima della riscossione coattiva.
- L'omesso invio dell'avviso bonario può comportare l'illegittimità del ruolo e della cartella, in particolare quando l'errore contestato sia riconducibile a una semplice inesattezza o a un errore di compilazione.
- La mancata comunicazione non determina automaticamente l'illegittimità in ogni caso: occorre verificare il tipo di controllo, l'obbligatorietà dell'avviso e se il contribuente abbia concretamente perso la possibilità di regolarizzare la posizione.
- La comunicazione di irregolarità può essere autonomamente impugnabile quando contiene una pretesa tributaria definita e attuale, secondo l'orientamento richiamato della Corte di Cassazione n. 7344/2012.
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