Sentenza del 10/02/2015 n. 198 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - redditometro - prova contraria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'accertamento sintetico fondato sul redditometro, sostenendo di poter fornire una prova contraria idonea a dimostrare che la capacità di spesa rilevata non corrispondeva al proprio reddito personale. La questione riguardava l'ampiezza del riferimento al nucleo familiare ai fini della prova contraria prevista dall'art. 38, sesto comma, del D.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La prova contraria deve essere valutata con riferimento all'intero nucleo familiare, ma il concetto di famiglia rilevante è limitato alla famiglia naturale, composta dai coniugi conviventi e dai figli. Non possono quindi essere automaticamente considerati, ai fini della dimostrazione della provenienza delle somme o della capacità contributiva, soggetti estranei a tale nucleo familiare. L'orientamento risulta pertanto favorevole all'Amministrazione quanto alla delimitazione dei soggetti rilevanti, pur riconoscendo al contribuente la possibilità di provare che le spese siano state sostenute con risorse dell'intero nucleo familiare.
Norme richiamate
Art. 38, sesto comma, D.P.R. n. 600/1973
In materia di accertamento sintetico, il contribuente può fornire una prova contraria rispetto alla presunzione derivante dagli elementi indicativi di capacità contributiva. Tale prova deve considerare le risorse dell'intero nucleo familiare, inteso però in senso restrittivo come famiglia naturale composta da coniugi conviventi e figli.
Massime di principio
- Nel redditometro, la disponibilità di beni o il sostenimento di spese può essere spiegata anche mediante redditi e risorse del nucleo familiare, non necessariamente mediante il solo reddito personale del contribuente.
- La prova contraria deve essere concreta, documentata e riferibile a soggetti appartenenti alla famiglia naturale: coniuge convivente e figli.
- Le risorse di parenti o di altri soggetti non conviventi e non appartenenti al nucleo familiare in senso stretto non sono automaticamente sufficienti a superare la presunzione del redditometro.
- È opportuno dimostrare con documenti tracciabili la provenienza delle somme, la loro disponibilità nel periodo considerato e il collegamento con le spese contestate.
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