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Sentenza

Sentenza del 10/02/2015 n. 256 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni - Notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. - Esecuzione delle formalità previste in caso di irreperibilità del destinatario - Regolarità della notifica - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la regolarità della notificazione per irreperibilità del destinatario, ritenendo probabilmente insufficienti le formalità eseguite o necessario un ulteriore adempimento oltre a quelli previsti dall'art. 140 c.p.c. La questione riguardava il momento di perfezionamento della notifica e la rilevanza della ricezione della raccomandata informativa da parte di una persona diversa dal destinatario, ma presente e residente presso l'abitazione.

La decisione

La contestazione è stata respinta e la notificazione è stata ritenuta regolare. Quando la residenza o l'indirizzo del destinatario sono conosciuti, in caso di sua irreperibilità è sufficiente eseguire le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.: deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa. La notifica si perfeziona quando la raccomandata giunge nell'abitazione e nella sfera del destinatario, anche se viene ricevuta da altra persona presente e residente presso l'indirizzo, come risulta dall'avviso di ricevimento. Non sono richiesti ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dalla norma.

Norme richiamate

  • Art. 140 del codice di procedura civile

    In caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, la notificazione si esegue mediante deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito e spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.

    La norma disciplina compiutamente la notificazione quando il destinatario è irreperibile, purché siano conosciuti la residenza o l'indirizzo. L'esecuzione delle formalità previste è sufficiente e non occorrono ulteriori adempimenti. La notifica si perfeziona quando la raccomandata informativa perviene all'abitazione e alla sfera del destinatario, anche tramite una persona diversa ma ivi presente e residente.

Massime di principio

  • Per una notifica ex art. 140 c.p.c. è essenziale che l'indirizzo o la residenza del destinatario siano conosciuti e corretti.
  • In caso di irreperibilità, devono essere eseguite tutte le formalità espressamente previste dalla norma: deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa.
  • La raccomandata informativa non deve necessariamente essere ricevuta personalmente dal destinatario: è sufficiente che raggiunga la sua abitazione e la sua sfera di conoscibilità tramite una persona presente e residente presso l'indirizzo.
  • Non possono essere richiesti adempimenti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'art. 140 c.p.c., se la procedura risulta documentata e correttamente eseguita.
  • La contestazione della notifica deve individuare una concreta omissione o irregolarità nelle formalità previste, non potendo basarsi soltanto sul fatto che l'atto non sia stato consegnato direttamente al destinatario.

Testo integrale

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