Sentenza del 10/02/2015 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Responsabile del procedimento - Mancata indicazione - Contenuto vincolato - Accertamento definitivo - Legittimità della riscossione - Trasparenza amministrativa - diritto alla difesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale relativa alla riscossione dell'IVA, lamentando la mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella. Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe comportato la nullità dell'atto per violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa e del diritto di difesa.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La cartella è stata ritenuta valida perché riguardava la riscossione di un importo già definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato, il cui contenuto era noto o comunque conoscibile dal contribuente. Trattandosi di un atto a contenuto vincolato, determinato nell'an e nel quantum dalla decisione giudiziale, l'indicazione dei responsabili del procedimento non avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'atto né avrebbe garantito una tutela difensiva ulteriore. Pertanto, l'omissione non ha determinato la nullità della cartella e la riscossione è stata considerata legittima.
Norme richiamate
Principio di trasparenza dell'azione amministrativa
L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta automaticamente la nullità dell'atto quando il destinatario conosce o può conoscere integralmente la pretesa e l'omissione non pregiudica il diritto di difesa.
Diritto di difesa
Non risulta violato quando la cartella riproduce una pretesa tributaria già definita da una sentenza passata in giudicato, rispetto alla quale il contribuente ha già avuto la possibilità di difendersi.
Principio dell'atto amministrativo a contenuto vincolato
La mancata indicazione del responsabile del procedimento non invalida l'atto se l'amministrazione non disponeva di margini decisionali e il contenuto della cartella era già determinato, nell'esistenza e nell'importo del debito, dal giudicato.
Giudicato tributario
Una sentenza passata in giudicato che abbia definitivamente accertato la debenza del tributo vincola la successiva attività di riscossione, impedendo di rimettere in discussione l'an e il quantum della pretesa mediante l'impugnazione della cartella.
Massime di principio
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento in una cartella non determina necessariamente la nullità dell'atto: occorre verificare se l'omissione abbia concretamente inciso sulla conoscibilità della pretesa o sul diritto di difesa.
- Quando la cartella dà esecuzione a un titolo definitivo, come una sentenza passata in giudicato, e il debito è già determinato nell'esistenza e nell'importo, l'atto ha contenuto vincolato e le irregolarità formali assumono rilevanza solo se hanno prodotto un effettivo pregiudizio.
- L'impugnazione della cartella non può essere utilizzata per contestare nuovamente il merito di una pretesa tributaria già definita con giudicato; possono invece essere contestati eventuali vizi propri della cartella o della procedura di riscossione.
- Per valutare l'incidenza di un'omissione formale è necessario distinguere tra irregolarità che impediscono di comprendere la pretesa e irregolarità che non modificano il contenuto dell'atto né limitano concretamente la difesa del destinatario.
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