Cassazione Penale, Sentenza n. 41016/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Potenza che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 22/10/2024 con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di associazione di stampo mafioso (capo 1) e di tentata estorsione in concorso, aggravata dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa. Il ricorrente denunciava violazione della legge penale sostanziale, inosservanza di norme processuali e vizi essenziali di motivazione (mancanza o mera apparenza) con particolare riguardo allo scrutinio della gravità indiziaria e alle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia, a seguito della dichiarazione di rinuncia trasmessa a mezzo PEC in data 20/10/2025 dal ricorrente e dal difensore. La Corte ha richiamato la natura formale, irrevocabile e recettizia della rinuncia, richiedendo il rispetto delle forme previste dall'art. 589 c.p.p.; ha quindi dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione della tempestività della comunicazione di rinuncia.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione; l'articolo viene invocato come norma che preclude la valutazione del merito una volta intervenuta la rinuncia.
La rinuncia all'impugnazione è un atto formale che deve essere effettuato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti.
Massime di principio
- La rinuncia formale a un ricorso in Cassazione è irrevocabile e determina l'inammissibilità dell'impugnazione; una volta rinunciato non è possibile ottenere la trattazione del ricorso.
- La rinuncia deve rispettare le forme e i termini prescritti (ad es. modalità di sottoscrizione e ricezione) per essere efficace; la trasmissione tramite PEC e la sottoscrizione del difensore autenticata possono soddisfare i requisiti formali.
- La rinuncia alla trattazione orale è distinta dalla rinuncia al ricorso e, sebbene possa non incidere sul rito, la rinuncia complessiva al ricorso impedisce la valutazione del merito.
- Anche in caso di rinuncia, il giudice può pronunciare condanne alle spese e imporre somme alla Cassa delle ammende se non emergono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la tempestività della rinuncia può influire sulla quantificazione della somma.
- Quando si valuta l'opportunità di rinunciare a un'impugnazione, è importante considerare gli effetti irreversibili (perdita della valutazione del merito) e i possibili oneri economici; se si intende rinunciare per motivi particolari, è utile documentarne le ragioni se si vuole tentare di evitare sanzioni economiche.
Testo integrale
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