Cassazione Penale, Sentenza n. 24080/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava due profili: 1) violazione del diritto di difesa e errata interpretazione della norma emergenziale (art. 23-bis legge n. 176/2020 e connessi) perché la Corte d'appello avrebbe rigettato la richiesta di rinvio formulata dal difensore sei giorni prima dell'udienza per grave malattia dell'imputato, senza considerare la possibilità di depositare memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p.; 2) vizio di motivazione nella dichiarazione di responsabilità penale, ritenuta fondata esclusivamente sulla dichiarazione della persona offesa senza adeguati riscontri, con osservazione che i denti espulsi non furono rinvenuti e che potrebbero esservi state altre cause dell'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo è stata esclusa la fondatezza: è stato richiamato il regime emergenziale che ha introdotto il rito "cartolare" (rito camerale) con possibilità di discussione orale solo se tempestivamente richiesta (termine perentorio almeno 15 giorni prima, richiesta a mezzo difensore) e la disciplina speciale prevale sull'eccezione evocata dal ricorrente; la certificazione medica prodotta sei giorni prima non soddisfaceva i termini previsti. Sul secondo motivo è stata ritenuta inammissibile la censura perché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la valutazione della credibilità della persona offesa, richiamando l'assenza di acrimonia, la linearità delle dichiarazioni e i riscontri investigativi e medici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 in favore della parte civile.
Norme richiamate
Introduce il rito "cartolare" (rito camerale) quale modalità ordinaria di celebrazione del processo penale in regime emergenziale, consentendo di celebrare il processo senza partecipazione fisica delle parti salvo eccezioni previste.
Decreto-Legge n. 149/2020
art. 23 (estensione al giudizio di appello); art. 23 co. 4
Estende al giudizio di appello il rito cartolare e prevede che la richiesta di discussione orale e la richiesta di partecipazione dell'imputato debbano essere formulate tempestivamente, almeno 15 giorni prima dell'udienza, e a mezzo del difensore, salvo deroghe espressamente previste.
La previsione delle memorie consentite in ogni stato del processo non prevale sulla specifica normativa emergenziale che fissa termini perentori e modalità per la partecipazione orale; dunque non giustifica la mancata osservanza del termine speciale.
La Corte richiama la giurisprudenza che precisa come la regola dei riscontri esterni non si estenda automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono, se credibili e motivate, essere sufficienti a fondare la condanna, purché il giudice ne valuti l'attendibilità con adeguata motivazione.
Norme citate nella sentenza come riferimenti alle ipotesi in cui il giudizio camerale può essere rinnovato o quando è necessario svolgere istruzione dibattimentale; richiamano le eccezioni alla celebrazione in rito camerale.
Massime di principio
- In regime emergenziale il rito 'cartolare' si applica come regola: per ottenere la celebrazione in udienza pubblica è necessario presentare la specifica richiesta di discussione orale nei termini perentori indicati dalla norma (di norma almeno 15 giorni prima) e secondo le modalità previste (a mezzo del difensore).
- Un impedimento di salute dell'imputato, se non prodotto e dedotto nei termini e con le modalità previste dalla normativa speciale, difficilmente opera da giustificazione per decisioni assunte nel rito camerale; l'art. 121 c.p.p. non consente di eludere termini perentori stabiliti da disciplina speciale.
- La dichiarazione della persona offesa può da sola fondare una condanna se il giudice ne verifica e motiva la credibilità e l'attendibilità intrinseca; la mancanza di rinvenimento di elementi materiali non la rende automaticamente inattendibile se sussistono altri riscontri e una valutazione motivata.
- In Cassazione le censure generiche sulla motivazione o sulla valutazione della prova sono spesso dichiarate inammissibili se non specificano il travisamento probatorio o non contestano in modo preciso gli argomenti decisivi della sentenza impugnata.
- Le istanze processuali soggette a termini perentori devono essere presentate secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa speciale: la non conoscenza o l'invio tardivo non sono di per sé idonei a rinnovare l'udienza.
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