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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30573/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale emessa dall'INPS per contributi previdenziali asseritamente non pagati. La corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo non maturata la prescrizione del credito, sulla base di atti interruttivi individuati in note di rettifica contenenti richiesta di pagamento, e aveva applicato la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., ritenendo che tali note fossero giunte a conoscenza della società perché questa aveva svolto contestazioni ritenute generiche. In cassazione la società deduceva, con un primo motivo, l'omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non erano state considerate tutte le eccezioni formulate in appello, tra cui la mancata ricezione delle note di rettifica, la non totale riferibilità di esse alla cartella impugnata e, per alcune, la loro spedizione in data anteriore alla stessa emissione. Con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione di diritto, sostenendo che la presunzione di conoscenza dell'art. 1335 c.c. non fosse applicabile poiché la contestazione verteva sulla mancata ricezione delle raccomandate e, trattandosi di fatto negativo, non poteva essere formulata in modo più specifico.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso. Ha chiarito che l'art. 1335 c.c. presuppone che l'atto recettizio sia giunto all'indirizzo del destinatario, e che la presunzione di conoscenza del suo contenuto è vincibile mediante prova di impossibilità non colpevole di averne avuto notizia. Nel caso concreto, però, la censura riguardava la mancata ricezione delle note di rettifica, non la mera mancata conoscenza di atti pervenuti all'indirizzo del destinatario; pertanto non era corretto qualificare come generica la contestazione. Poiché si trattava di un fatto negativo e non risultava prodotta dall'ente la prova del ricevimento, non si poteva gravare la società dell'onere di una contestazione più specifica. Sono stati richiamati i precedenti di legittimità che pongono a carico del mittente la produzione dell'avviso di ricevimento o dell'attestazione di compiuta giacenza quando si contesti la ricezione della raccomandata. In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo, il primo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    "una volta che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario"

    La norma opera come presunzione di conoscenza del contenuto dell'atto recettizio solo quando l'atto sia giunto all'indirizzo del destinatario; la presunzione è superabile con la prova dell'impossibilità non colpevole di averne avuto notizia.

Massime di principio

  • Quando si contesta la ricezione di una raccomandata, il mittente non può limitarsi a provare la sola spedizione, ma deve produrre l'avviso di ricevimento o la prova della compiuta giacenza.
  • La presunzione di conoscenza dell'art. 1335 c.c. presuppone che l'atto sia giunto all'indirizzo del destinatario e non può essere applicata automaticamente in presenza di una contestazione specifica sulla mancata ricezione.
  • Non è esigibile dal destinatario una contestazione più articolata quando egli deduca un fatto negativo, come la mancata ricezione dell'atto, soprattutto se l'altra parte non produca la prova del recapito.
  • Se il primo giudice di legittimità accoglie un motivo assorbente di diritto, i motivi ulteriori restano assorbiti e la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame nel merito della questione residua.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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