Cassazione Penale, Ordinanza n. 34659/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza dell’11 settembre 2025 della Corte d’appello di Palermo, relativa alla responsabilità per evasione (art. 385 c.p.). Ha censurato l’esclusione dello stato di necessità, l’accertamento dell’elemento soggettivo, l’omessa valutazione delle giustificazioni difensive e l’uso del silenzio di un prossimo congiunto. La Corte rileva che le doglianze sollecitano una nuova o alternativa valutazione delle prove e ripropongono questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso: le censure attengono alla rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e ripropongono profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d’appello con argomentazioni ritenute corrette. Dall’inammissibilità conseguono le pronunce previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta per intero la statuizione finale né specifica eventuali importi o spese.
Norme richiamate
le censure, relative all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con particolare riguardo all'erronea esclusione dello stato di necessità, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla omessa valutazione delle giustificazioni difensive e all'uso scorretto del silenzio di un prossimo congiunto, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito
Nel caso esaminato, le censure sulla responsabilità per evasione, comprese quelle concernenti lo stato di necessità e l’elemento soggettivo, non possono essere utilizzate in cassazione per ottenere una nuova lettura delle prove quando ripropongono questioni già adeguatamente decise dal giudice di merito.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non specifica ulteriormente quali statuizioni siano state adottate.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova o alternativa valutazione delle fonti probatorie; le censure che mirano a tale risultato sono estranee al sindacato della Corte di cassazione.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongono profili già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette.
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