Cassazione Penale, Sentenza n. 13110/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di scarcerazione e ha confermato la consegna dalla Spagna all'Italia in esecuzione di un mandato di arresto europeo relativo a una condanna definitiva a cinque anni di reclusione e 1.700 euro di multa. Ha denunciato (1) la mancata verifica, da parte della Corte territoriale, delle condizioni poste dall'Autorità giudiziaria spagnola alla consegna, in particolare la notifica personale della sentenza e l'informazione sulla possibilità di chiedere una nuova udienza di appello con assistenza difensiva, atteso che il ricorrente era stato espulso dal territorio italiano nel 2017 e non aveva avuto conoscenza del mandato o della condanna; (2) motivazione apparente o illogica per la mancata disamina dettagliata della documentazione spagnola e per l'omesso accertamento di un "evidente deficit di conoscenza e partecipazione consapevole al processo".
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il tentativo di rimettere in discussione la legittimità della consegna in questa sede, evidenziando che il provvedimento di consegna chiariva che le condizioni imposte (notifica della sentenza e informazione sulla possibilità di richiedere una nuova udienza con assistenza legale) erano state assicurate e che la traduzione del mandato indicava che la condizione si intendeva soddisfatta con l'accettazione della consegna. La Corte ha richiamato il principio che, nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, davanti all'autorità italiana richiedente è contestabile solo il titolo esecutivo e non direttamente le condizioni di consegna; ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva attivato i rimedi di cui agli artt. 670 e 629-bis c.p.p. e che le censure sulla motivazione erano generiche. La richiesta subordinata di applicazione di misura meno afflittiva era inammissibile essendo il soggetto in esecuzione pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 44160 del 22/10/2012, Parasiliti, Rv.253712
in tema di mandato di arresto europeo, nell'ambito della procedura attiva di consegna è possibile contestare dinanzi all'autorità giudiziaria italiana richiedente solo il titolo sui cui si fonda il mandato di arresto europeo, ma non direttamente quest'ultimo
La Corte ha richiamato il principio che la disamina delle condizioni della consegna non è rimessa alla Cassazione in questa sede; davanti all'autorità italiana è possibile contestare il titolo esecutivo ma non rimettere direttamente in discussione il mandato di arresto europeo nel merito delle condizioni di consegna
Indicato dalla Corte come uno dei rimedi processuali che il ricorrente avrebbe potuto utilizzare per impugnare la esecutività del titolo o la legittimità dell'azione esecutiva, ma che non risultano esperiti
Richiamato come possibile rimedio (es. per la rescissione o eliminazione dell'esecutività del titolo) che il ricorrente non ha attivato; la sua mancata impugnazione ha reso inammissibile la censura in Cassazione
Mandato di arresto europeo (MAE)
La consegna disposta sulla base di un MAE può essere subordinata a condizioni fissate dall'autorità che concede la consegna; la verifica preventiva della sussistenza di quelle condizioni è rimessa all'autorità che dispone la consegna e i profili di legittimità delle condizioni stesse sono sindacabili con i rimedi procedurali specifici, non con un ricorso per cassazione generico
Massime di principio
- In presenza di una consegna eseguita sulla base di un mandato di arresto europeo, le contestazioni sulle condizioni della consegna (es. mancata notifica della sentenza, diritto ad essere informato sulla possibilità di impugnare) devono essere sollevate con i rimedi processuali specifici (es. art. 670 e art. 629-bis c.p.p.) o davanti all'autorità che ha disposto la consegna; non sono in genere sindacabili in Cassazione mediante un ricorso che rimetta in discussione la legittimità della consegna
- Se la documentazione di consegna indica che le condizioni sono state soddisfatte (anche se mediante la "accettazione della consegna"), il giudice italiano riterrà in linea di principio la condizione adempiuta salvo che il ricorrente dimostri l'effettiva mancanza di garanzie con i mezzi processuali appropriati
- La richiesta di misura cautelare meno afflittiva (es. domiciliari) è inammissibile quando il soggetto è già in esecuzione di pena; le questioni relative alle modalità di esecuzione della pena competono alla Magistratura di sorveglianza
- Le censure generiche sulla motivazione senza puntuali riferimenti al concreto iter documentale e probatorio sono destinate a non essere accolte: è necessario indicare specifici vizi e prove della mancata osservanza delle condizioni di consegna
- Quando si deduce mancata o difettosa notifica di atti decisivi all'estero, conviene individuare e attivare tempestivamente i rimedi previsti dall'ordinamento nazionale o, se del caso, ricorrere ai mezzi di impugnazione disponibili nello Stato che ha disposto la consegna
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